Domanda
Le norme relative al Sistri stanno per essere nuovamente cambiate a seguito del recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente ma non appare chiaro da quando diverranno (e in che modo) applicabili le sanzioni. Potreste chiarirci tale aspetto?

RispostaClaudio Bovino
Le nuove sanzioni del SISTRI - introdotte nel D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 205/2010 - saranno applicabili al termi del periodo c.d. "a doppio binario" (la fase transitoria durante la quale è prevista la convivenza degli obblighi documentali del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione die rifiuti col SISTRI) il cui termine è regolato dall'art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009. Come è noto tale termine ha subìto varie modifiche e da ultimo è stato prorogato dal D.M. 26 maggio 2011, che ha prevsito una partenza scaglionata del SISTRI a seconda delle categorie di imprese considerate.

Pertanto, quindi, le sanzioni entreranno in vigore per tali imprese solo dopo il rispettivo termine ad esse relativo

Il comma 1 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 205/2010 ha confermato che le sanzioni del SISTRI entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009.

Il comma 2 dell'art. 39, però, ha previsto che tali sanzioni fossero introdotte con gradualità ("Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione"), per consentire agli operatori del settore di superare le difficoltà derivanti dell'applicazione del nuovo sistema. Più precisamente tale disposizione ha stabilito che i soggetti obbligati all'iscrizione che omettano l'iscrizione (fattispecie prevista dall'art. 260-bis, comma 1, TUA) o il relativo versamento nei termini previsti (fattispecie prevista dall'art. 260-bis, comma 2, TUA), fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al SISTRI con pagamento del relativo contributo, vengano puniti con sanzioni commisurate al ritardo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo ed in particolare:

- se l'inadempimento si verifica nel periodo 1/01/2011-30/06/2011 [primo semestre], il soggetto obbligato all'iscrizione che omette iscrizione o versamento è punito con una sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione;

- se l'inadempimento si verifica (o comunque si protrae) nel periodo 1/07/2011-31/12/2011 [secondo semestre], il soggetto obbligato all'iscrizione che omette iscrizione o versamento è punito con una sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione.

Tuttavia, il legislatore nell'introdurre una previsione così puntuale, non aveva certo immaginato che a seguito delle successive proroghe la data d'inizio di questo meccanismo di attenuazione delle sanzioni sarebbe poi risultato "superato" e non più coordinato con la data (rectius, le date) del pieno avvio del SISTRI (si veda, da ultimo la partenza "scaglionata" prevista per le differenti categorie di soggetti interessati dal D.M. 26 maggio 2011).

Si è così deciso di dover correre nuovamente ai ripari e di intrudorre nuove modifche (le stesse, probabilmente, a cui si fa riferimento nel quesito).

Si è scelto di utilizzare a questo scopo lo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2008/99/CE (tutela penale dell'ambiente) e 2009/123/CE (inquinamento provocato dalle navi), non ancora pubblicata in GU.

L'ultima versione del decreto - quella definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri n. 145 del 7 luglio 2011 - precisa la portata temporale della riduzione delle sanzioni, chiarendo che sino alla piena operatività del SISTRI, saranno ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti:

- a 1/10 le sanzioni per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese

- a 1/5 le sanzioni per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

Quindi, al posto delle date già indicate, si ricorre ad un periodo, rispettivamente, di otto e quattro mesi, a partire dai termini di piena operatività ex art. 12, comma 2, DM del 17 dicembre 2009 e s.m.i., durante il quale le sanzioni saranno più soft.

Si segnala, da ultimo, che il termine di avvio della piena operatività del SISTRI per le microimprese (fino a 10 dipendenti) produttrici di rifiuti pericolosi subirà una ulteriore proroga a seguito della norma all'uopo inserita nel testo del c.d. "decreto Sviluppo" (D.L. n. 70/2011) definitivamente approvato da parte del Senato: la norma non precisa la nuova data ma questa dovrà essere comunque "non antecedente al 1 giugno 2012". La data fissata dal D.M. 26 maggio 2011 è (era), invece, quella del 2 gennaio 2012.


Fonte: IPSOA

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