Domanda
E' stato acquistato nel 2010 un fabbricato a nome di tre persone fisiche (l'imposta di registro è stata applicata sul valore catastale dell'immobile). Adesso questo fabbricato dev'essere ristrutturato per creare un certo numero di appartamenti e magazzini e rivenderli, quindi un'operazione che presuppone un'esercizio di attività di costruzioni da assoggettare anche ad IVA. E' possibile fare un conferimento in una Srl da costituire contestualmente al conferimento e godere delle agevolazioni fiscali (soprattutto in tema di imposta di registro) collegate al conferimento di azienda? Per esempio, iniziare l'attività come Sdf in cui viene registrato il costo dell'immobile e poi fare il conferimento?

Risposta
La domanda del gentile lettore si ritiene non sia risolvibile con una risposta ad un quesito in quanto per riuscire a fornire un consiglio esaustivo di tale portata, occorre tenere in considerazione una serie di elementi che solo una consulenza specifica può fornire.

Quando si effettuano le operazioni come quelle indicate dal gentile lettore che, nell'indicazione fornita nel quesito ha certamente offerto un percorso di possibile risparmio di imposta, occorre tenere ben presente anche altri fattori a cui il legislatore fa ricorso per impedire proprio le cd. forme elusive di risparmio di imposta. Primo fra tutti quello contenuto nell'articolo 37-bis del DPR 600, il quale afferma al primo comma che sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Peraltro tale disposizione è stata arricchita sul piano normativo delle previsioni di cui all'art. 53-bis del D.P.R. n. 131/1986, introdotto dall'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, secondo cui "Le attribuzioni e i poteri di cui agli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347". Tra le attribuzioni ed i poteri di cui agli artt. 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 si colloca anche il potere di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante determinate operazioni elusive giacché tale potere è contemplato, appunto, dal citato art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 . Cosicché non è affatto azzardato ritenere che l'art. 53-bis del D.P.R. n. 131/1986 finisca per introdurre nel tessuto normativo relativo ad imposte d'atto quali i tributi di registro ed ipo-catastali la predetta disposizione anti-elusiva.

Il conferimento d'azienda è un'operazione per la quale trovano applicazione le disposizioni recate dalla norma antielusiva generale, di cui all'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; contestualmente trova applicazione, pur per casi diversi, la norma esimente recata dal comma 3 dell'art. 176 del DPR n. 917/86. La principale ipotesi che può produrre più o meno fondati dubbi circa la natura virtualmente elusiva di un'operazione di conferimento d'azienda è riconducibile alla sua collocazione nell'ambito di un più ampio schema operativo che presuppone, successivamente al conferimento dell'azienda, la cessione da parte del conferente dell'intera partecipazione da questi ricevuta in cambio nella società conferitaria.

Così agendo, infatti, è certo che il conferente-cedente e il cessionario della partecipazione addivengono al risultato economico della compravendita della sottostante azienda, giungendovi però attraverso atti (conferimento d'azienda e successiva cessione di partecipazione societaria) diversi da quello più diretto e, a prima vista, più naturale (cessione d'azienda), ottenendo ciononostante dei vantaggi di natura fiscale, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette.

Il conferimento dell'azienda e, per esempio, la successiva cessione delle partecipazioni nella società conferitaria è passibile di generare in capo al cedente un risparmio fiscale:

- non solo ai fini delle imposte sul reddito, grazie al fatto che la plusvalenza realizzata, anziché venire assoggettata ad imposizione per l'intero ammontare (come accadrebbe nel caso di cessione "diretta" dell'azienda), può beneficiare dell'esenzione;

- ma anche ai fini delle imposte d'atto, per via del fatto che, in luogo della tassazione in misura proporzionale che caratterizza l'atto di cessione d'azienda, ci si può avvalere della tassazione in misura fissa prevista per l'atto di conferimento d'azienda e dell'irrilevanza ai fini di detti tributi del successivo atto di cessione delle partecipazioni societarie.


Fonte: IPSOA

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