Il 30 giugno è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti ammessi a presentare la dichiarazione dei redditi con modalità cartacea per consegnare gratuitamente alla Posta Unico Persone fisiche 2011 e i moduli per effettuare la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef.

Sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico del modello e, quindi, ammessi alla presentazione cartacea di Unico coloro che:
- pur avendo percepito redditi dichiarabili con il 730, non possono utilizzare quel modello poiché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
- pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri di Unico (RM per i redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, RT per le plusvalenze di natura finanziaria, RW per gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, per e sull’estero, AC per la comunicazione in qualità di amministratore di condominio)
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
- non hanno un sostituto d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi poiché è cessato il rapporto di lavoro.

E’ bene ricordare che la presentazione cartacea del modello Unico da parte di contribuenti tenuti alla presentazione per via telematica determina la violazione di dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato, con conseguente applicabilità della sanzione da 258 a 2.065 euro (circolare n. 54/2002).

Entro il 30 giugno i contribuenti “non telematici”, che presentano Unico cartaceo, devono provvedere – laddove siano intervenute variazioni che determinano l’obbligo dell’adempimento – anche alla dichiarazione Ici, inviando il modello tramite raccomandata o presentandolo direttamente presso gli uffici del Comune.

Sempre per la stessa tipologia di contribuenti, scade anche il termine entro cui è possibile regolarizzare, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, violazioni commesse in relazione all’Ici dello scorso anno e ai versamenti 2010 delle imposte. In questo caso, per il “ravvedimento lungo” (cioè effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione), è dovuta ancora la sanzione del 3%, trattandosi di irregolarità commessa prima dell’1 febbraio 2011 (a partire da quella data, infatti, la misura della sanzione ridotta è salita al 3,75%).

Il 30 giugno, infine, è una data rilevante anche nell’agenda dei soggetti che prestano assistenza fiscale. Per i sostituti d’imposta scade il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i 730 da loro predisposti. Invece, per Caf e professionisti abilitati, lo stesso adempimento è slittato al 12 luglio (Dpcm 12 maggio 2011), mentre resta fermo al 30 giugno il termine per consegnare al contribuente copia del 730 e il prospetto di liquidazione modello 730-3.


Fonte: Agenzia Entrate

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