Il regolamento mira a semplificare l'applicazione del complesso meccanismo dell'Iva chiarendo alcune disposizioni contenute nella norma guida della disciplina comunitaria in materia di Iva, la direttiva 2006/112 CE. Alcune disposizioni di questa direttiva, infatti, sono soggette all'interpretazione a opera dei singoli Stati membri. Questa forma di discrezionalità a favore dei singoli Stati membri non garantisce una applicazione uniforme della disciplina Iva nel territorio comunitario. In altri termini, il regolamento offre elementi chiarificatori per uniformare il regime dell'Iva nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea. L'ambito di riferimento, all'interno della disciplina Iva, concerne la materia della soggettività passiva, la cessione di beni e prestazioni di servizi e il luogo di effettuazione delle prestazioni imponibili. A titolo esemplificativo nella fattispecie della individuazione del luogo delle prestazioni di servizi, ruolo fondamentale riveste lo status del destinatario del servizio. Questo significa che se i servizi sono prestati a un soggetto per un uso personale ed è titolare di un numero di partita Iva, bisognerà stabilire un luogo di riferimento per la prestazione resa, in grado di conciliare il lato professionale e privato dell'individuo.
Caratteristiche della normativa
Trattandosi di un regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La veste normativa scelta, pertanto, offre sufficienti garanzie al raggiungimento del risultato di una uniforme applicazione dell'Iva su tutto il territorio comunitario. A prescindere dalle considerazioni svolte ci sarà da aspettare ancora qualche mese, tempo prezioso per operare gli opportuni accorgimenti, in quanto il regolamento, come riportato nel testo normativo, sarà applicabile a partire dal primo luglio 2011.
I punti salienti del regolamento di esecuzione
Le principali indicazioni in tema di luogo di prestazione del servizio sono contenute negli articoli che vanno dal n. 10 fino al n. 18 del regolamento in questione. Nel dettaglio l'articolo 10 disciplina quella che è la sede dell'attività del soggetto passivo Iva. Pertanto, per sede di attività si deve intendere il luogo in cui principalmente si assumono le decisioni di gestione dell'impresa, letteralmente "il luogo in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale dell'impresa". Questa definizione è di particolare importanza perché serve a chiarire una volta per tutte come non possa parlarsi di sede dell'impresa laddove sussista solamente l'indirizzo postale. Il punto fermo, quindi, è costituito dal dover individuare il luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali per l'attività di impresa. Il successivo articolo 11 definisce i requisiti affinché sussista una stabile organizzazione. La novità è significativa in quanto per la prima volta si esprime la definizione di stabile organizzazione, senza dover ricorrere a rinvii ad altre norme, anche sulla base delle indicazioni pervenute nel corso degli anni dalle pronunce giurisprudenziali della Corte europea.
Il concetto di stabile organizzazione
Per stabile organizzazione deve intendersi, come chiarito dall'articolo 11, qualsiasi organizzazione dotata di un grado sufficiente di permanenza e di una struttura in termini umani e di mezzi tecnici volti a poter beneficiare dei servizi ricevuti da una parte e dall'altra, in grado contraccambiare offrendo a sua volta dei servizi. Ovviamente quando si parla di stabile organizzazione si intende quella sede dotata dei requisiti definiti ma che non sia la sede principale dell'attività. I successivi articoli 12 e 13 concernono rispettivamente il domicilio e la residenza abituale delle persone fisiche sempre con specifico riferimento all'Iva.
Lo status di soggetto passivo Iva comunitario
Di rilievo è il chiarimento che il regolamento n. 282 fornisce in merito alla esatta qualificazione del soggetto passivo destinatario della prestazione o fornitura. L'articolo 18, dispone proprio, se così possiamo definirli, dei parametri o criteri in base ai quali individuare la soggettività comunitaria o extracomunitaria del destinatario dell'operazione imponibile Iva. Si legge nella suddetta lettera a), fermo restando non si sia a conoscenza del contrario, che il soggetto destinatario dell'operazione Iva sia da considerarsi stabilito nel territorio dell'Unione se ciò risulta dal numero individuale identificativo della partita Iva ovvero, comma b), laddove il soggetto non sia tenuto a una identificazione tramite partita Iva sia riconosciuta, tramite gli opportuni canali commerciali e sistemi di pagamento, la soggettività passiva comunitaria. Stesso discorso, ma speculare, vale per l'identificazione del soggetto destinatario extracomunitario. Nel comma 3, dell'articolo 18, infatti, si legge che dietro certificata documentazione fornita dal soggetto interessato, opportunamente vistata dalle competenti autorità fiscali, il soggetto fornitore Iva può riconoscere se il soggetto destinatario sia un operatore stabilito nel territorio extracomunitario.
Fonte: Agenzia Entrate
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