Se un terreno viene ceduto al Comune per convenzione a titolo gratuito (quindi con impossibilità del verificarsi di plusvalenze), manca il presupposto per l’applicazione della normativa di cui all’art. 7, legge n. 448/2001 in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Con la conseguenza che il contribuente che avesse già pagato per quel terreno l’imposta sostitutiva di rivalutazione avrebbe diritto al relativo rimborso.
Lo ha chiarito la CTR Emilia Romagna nella recente sentenza n. 6/18/11.

L’imposizione prevista dall’art. 7 citato si riferisce solo a cessioni a titolo oneroso. Nella fattispecie, si è trattato, al contrario, di una cessione a titolo gratuito di un terreno di proprietà del contribuente sul quale era stata già pagata l'imposta di rivalutazione.

La cessione del terreno – prosegue la Commissione tributaria, accogliendo il ricorso del contribuente avverso la sentenza della CTP che ne respingeva il ricorso contro il provvedimento di diniego di rimborso - non è avvenuta per volontà dei contribuenti, ma in modo gratuito per volontà dell'ente pubblico, con impossibilità del verificarsi di plusvalenze, presupposto ai fini dell'applicazione della normativa di cui all'art. 7, legge n. 448/2001.

Senza considerare, inoltre, che il contribuente aveva pagato integralmente l'imposta di rivalutazione anche su un altro terreno di pari edificabilità che gli era stato concesso dal Comune a seguito di convenzione non dovuta a volontà dei contribuenti: se il contribuente avesse dovuto pagare entrambe le imposte di rivalutazione, si sarebbe verificato un ingiustificato arricchimento dell'Erario, il quale avrebbe conseguito due imposte a fronte del verificarsi di una sola plusvalenza.

(Sentenza Commissione tributaria regionale Emilia Romagna 24/01/2011, n. 6)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top