Il Ministero del lavoro risponde al quesito in merito alla possibilità di effettuare lo scambio di manodopera tra coltivatori diretti e coloni-mezzadri che abbiano o meno la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La Copagri ha avanzato richiesta di interpello sul fondamento dall’art. 2139 c.c. il quale prevede testualmente che “tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi”.

Il Ministero fa presente che quanto allo scambio di manodopera tra coltivatori diretti la risposta al quesito è senz’altro positiva, in quanto già chiarita dalla normativa; occorre tuttavia verificare la sussistenza della qualità di “piccolo imprenditore agricolo” anche con riguardo ai coloni e mezzadri, per i contratti ancora in essere ex L. n. 756/1964 e L. n. 203/1982.

Con riguardo ai contratti di mezzadria e di colonia parziaria, è possibile riconoscere la qualifica di piccolo imprenditore in capo al mezzadro, che lavora insieme alla famiglia colonica e al colono, sulla base del disposto di cui all’art. 2083 c.c., atteso che la norma riconosce tale qualifica nei confronti di “coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Più complessa, spiega il Ministero, è la questione legata al riconoscimento di “piccolo imprenditore” per la figura dello IAP. Al riguardo, il Dicastero ritiene che la figura dello IAP possa farsi rientrare nella nozione di piccolo imprenditore, ai sensi dell’art. 2083 c.c., solo dove ne risulti evidente il possesso dei requisiti. Più in particolare si ricorda che rientrano tra i piccoli imprenditori coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Pertanto, la partecipazione personale del titolare e dei suoi familiari va individuata comunque quale elemento discriminante della fattispecie.

Venendo ora alle caratteristiche per qualificare lo IAP, queste sono riconducibili a:

- possesso di conoscenze e competenze professionali;

- dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;

- ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Mentre quindi per il coltivatore diretto è pacifica la riconducibilità a piccolo imprenditore, altrettanto non vale in via generale per lo IAP (ammesso oltretutto che si tratti di persona fisica e non giuridica). La possibilità quindi per lo IAP di rientrare nelle previsioni di cui all’art. 2139 c.c., escluso che possa rientrarvi per espressa previsione come invece il coltivatore diretto, è legata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla seconda parte dell’art. 2083 c.c..

Per quanto detto, pur non potendo escludere in assoluto la riconducibilità dello IAP ai termini di cui all’art. 2083 e quindi conseguentemente alle previsioni di cui all’art. 2139 c.c., la valutazione dovrà essere effettuata caso per caso avuta contezza del requisito della misura della partecipazione all’attività dei componenti del nucleo familiare.

(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 03/03/2011, n. 6)


Fonte: IPSOA

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