La perdita di un requisito di ammissione a un concorso legata al compimento di una data età si verifica il giorno successivo a quello del genetliaco solo allorché sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato siano effettivamente e interamente “compiuti”.

Con sentenza 4 gennaio 2011, n. 4, la Sezione I Bis del TAR del Lazio, Ha affermato che, generalmente, in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno. Tuttavia, questo indirizzo interpretativo va seguito nei casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) “compiuti”. La medesima regola ermeneutica non può trovare sicura e immediata applicazione nei diversi casi in cui, invece, il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente “compiuta”. In tali casi, infatti, il limite massimo di età, riferito a un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso.

Nella fattispecie, il giudice amministrativo ha rilevato che la disposizione evocata dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di esclusione deponeva a favore della tesi di parte ricorrente in quanto l’art. 2, comma 1, lett. b.1), del bando di concorso stabiliva quali requisiti di partecipazione l’aver compiuto il diciottesimo anno di età, da una parte, e il non aver superato il ventiseiesimo, dall’altra. La prima parte della clausola del bando è chiara, mentre la seconda non lo è altrettanto e letta accanto alla prima induce a ritenere che l’Amministrazione abbia voluto distinguere e disciplinare diversamente le due ipotesi: 1) può partecipare chi ha compiuto il 18° genetliaco; 2) non può partecipare chi ha superato il 26° anno di età giungendo al genetliaco del 27°. E’ proprio la diversa formulazione utilizzata dall’Amministrazione nel dettare la lex specialis della procedura selettiva a consentire di sostenere tale tesi, inducendo a ritenere che la regola del semplice compimento degli anni possa essere seguita nel primo caso ma non anche nel secondo, in quanto la citata clausola fa espresso riferimento al superamento di un determinato numero di anni.

(TAR Lazio, Sentenza 04/01/2011, n. 4)


Fonte: IPSOA

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