Con sentenza n. 698/2010, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità del danno arrecato al contribuente costretto a ricorrere avverso un atto illegittimo e, con essa, una nuova opportunità di difesa in tutti i casi in cui, nonostante l’evidenza dell’errore commesso, il contribuente è costretto a subire le spese di un giudizio per vedere riconosciuta l’illegittimità di un provvedimento che ben potrebbe essere annullato in autotutela.La questione trae origine dall’annullamento di un avviso di accertamento a seguito di ricorso, proposto a fronte dell’infruttuosa istanza di annullamento in autotutela. Da qui, dunque, la successiva richiesta dello stesso, avanzata in sede ordinaria, del rimborso delle spese sostenute per difendersi, accolta dal giudice di pace, con conseguente condanna per l’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima, poi, ritenendo insussistente l’ingiustizia del danno, «in quanto l’annullamento in autotutela della P.A. non costituisce obbligo dell’amministrazione; né è configurabile colpa dell’amministrazione, non essendo previsto dalla legge alcun termine per procedervi», propone ricorso avverso detta decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Per la Sezione Terza Civile della Suprema Corte, si è trattato di stabilire se, in linea di principio, la P.A. potesse essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento avesse arrecato danno al privato, o se ciò costituisse violazione di principi fondamentali dell’ordinamento.

Chiarito l’interrogativo da sciogliere, con la sentenza n. 698 del 19 gennaio 2010 la Corte ha statuito che, se l’amministrazione non interviene in modo tempestivo ad annullare un atto illegittimo mediante lo strumento dell’autotutela, deve risarcire il contribuente costretto a sostenere spese legali e d’altro genere per proporre ricorso per l’annullamento dell’atto. Difatti, secondo i giudici di legittimità, «ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile».

In questo modo, dunque, è stata riconosciuta al contribuente la risarcibilità del silenzio immotivato dell’amministrazione a fronte di un’istanza di autotutela e, con essa, una nuova opportunità di difesa in tutti i casi in cui, nonostante l’evidenza dell’errore commesso, il contribuente, sempre più spesso, è costretto a subire le spese di un giudizio per vedere riconosciuta l’illegittimità di un provvedimento che ben potrebbe essere annullato in autotutela.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 19/01/2010, n. 698)


Fonte: IPSOA

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