Il decreto si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo. Semplificati i cd. micro pagamenti (fino a 30 o 150 euro).p>La direttiva comunitaria recepita dall'Italia disciplina un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall’iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un’area di pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale.

Per eliminare gli ostacoli giuridici all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all’emissione di moneta elettronica.

È pertanto opportuno introdurre una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati «istituti di pagamento», autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio.

In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in tutta la Comunità.

Nel recepire la direttiva, il Governo ha optato per l'introduzione di un contratto-quadro che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento.

Obblighi semplificati, invece, per i cd. micro pagamenti, di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro.

Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire operazioni di pagamento il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione.

(D.Lgs. 27/01/2010, n. 11, Suppl. Ordinario 13/02/2010, n. 36)

Fonte: IPSOA

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