La risarcibilita' del danno alla salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario e correttamente eseguito ma senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, presuppone l'accertamento che il paziente lo avrebbe rifiutato se adeguatamente informato.L’intervento del medico, anche solo in funzione diagnostica, dà comunque luogo all’ instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale.

Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l’illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell’intervento che il medico consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere, quante volte sia possibile, il necessario consenso del paziente all’esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce un’obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l’altra affermi inadempiente, e dunque dal medico a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente.

Il danno non patrimoniale, nella prevalenza dei casi, costituisce l’effetto del mancato rispetto dell’obbligo di informare il paziente.

Condizione di risarcibilità di tale tipo di danno è che esso varchi la soglia della gravità dell’offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nel2008, con le quali s’è stabilito che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

Anche in caso di sola violazione del diritto all’autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l’intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può dunque sussistere uno spazio risarcitorio.

La risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell’atto terapeutico necessario e correttamente eseguito a regola d'arte medica, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.

La violazione di un diritto fondamentale della persona, qual è quello all’autodeterminazione in ordine alla tutela terapeutica della propria salute, comporta la risarcibilità di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale che ne sia causalmente derivato.

(Cassazione civile Sentenza 09/02/2010, n. 2847)

Fonte: IPSOA

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