Il 6830 è il nuovo codice tributo istituito, con la risoluzione n. 6/E dell'11 febbraio, ad uso e consumo delle società di persone, delle imprese familiari, degli studi associati tra artisti o professionisti, delle società di fatto e quelle di armamento (in poche parole, dei soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir), per compensare, attraverso il modello F24, i propri pagamenti fiscali e contributivi, utilizzando il credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci.

Può prendere il via, così, concretamente, la particolare procedura di compensazione che l'Agenzia delle Entrate, in via interpretativa, ha riconosciuto con la circolare 56/2009.
Il documento di prassi, infatti, ha specificato che, in presenza di preventivo assenso dei soci o associati manifestato in apposito atto avente data certa (ad esempio, tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo, le ritenute - che vengono imputate ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili - possono essere utilizzate dal soggetto collettivo per la quota che residua dopo lo scomputo operato dal singolo socio o associato dal proprio debito Irpef.

Il nuovo codice va riportato nella sezione "Erario" dell'F24, in corrispondenza delle somme esposte nella colonna "Importi a credito compensati". L'"anno di riferimento" da indicare è quello dell'anno d'imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite alla società o associazione.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top