Il D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008 fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato. Ai sensi dell'art. 6 del citato le disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo citato. L’obbligo della redazione del bilancio in forma estesa, della nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata (ex. Art. 2447 c.c.) riguarda il secondo esercizio consecutivo in cui i limiti imposti dalla norma sono superati.

Il Decreto lascia immutato il numero dei dipendenti a 50, mentre vengono aumentati il valore dei ricavi (voce A1 di conto economico) e dell’attivo di bilancio individuato secondo i corretti principi contabili di riferimento.

Anche i limiti al superamento dei quali diviene obbligatorio redigere il bilancio consolidato vedono il permanere del numero dei dipendenti a 250, mentre il valore dei ricavi e del totale attivo sono incrementati.

Tali valori devono essere determinati come sommatoria dei bilanci della capogruppo e delle società controllate, prima delle rettifiche di consolidamento ().

In relazione alle nuove informazioni da inserire nella nota integrativa, ai sensi del già citato D.Lgs. 173/2008 si precisa che, nei bilanci in forma abbreviata, vanno incluse le informazioni sulle parti correlate limitatamente a quelle riscontrate con i maggiori azionisti, con gli organi di amministrazione e controllo; mentre le informazioni sulle operazioni fuori bilancio potranno essere limitate alla natura dell’operazione ed al suo obiettivo.

Nella redazione dei bilanci consolidati troveranno invece piena applicazione il n. 22 bis dell’art. 2427 e 2435 bis del c.c.


Fonte: IPSOA

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