E' lunedì 1° marzo (la scadenza ordinaria del 28 febbraio, quest'anno, infatti, cade di domenica) il termine ultimo entro il quale i sostituti d'imposta o gli enti pensionistici devono consegnare, in duplice copia, ai propri dipendenti o pensionati la certificazione unica attestante i redditi erogati nel corso del 2009. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la certificazione va consegnata entro 12 giorni dalla richiesta del contribuente.

Nel Cud sono indicati i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione, soggetti a tassazione ordinaria, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostituiva, quelli sottoposti a tassazione separata (ad esempio, trattamento di fine rapporto, indennità e prestazioni in forma di capitale), i dati relativi ai conguagli e gli oneri di cui si è tenuto conto.

Nel modello trovano spazio anche le informazioni necessarie per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi (tra cui i numeri di giorni di lavoro dipendente o di pensione).
Nel Cud di quest'anno debuttano campi ad hoc relativi alle novità del 2010: i contributi versati dai dipendenti alla loro prima occupazione per le forme pensionistiche complementari, il "bonus famiglia" erogato dal sostituto d'imposta, la detrazione Irpef sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Il campo "Eventi eccezionali", poi, deve essere valorizzato con il codice '3' in riferimento ai contribuenti residenti al 6 aprile 2009 nei comuni della provincia dell'Aquila colpiti dal sisma, per i quali sono stati sospesi, fino al 30 giugno 2010, i termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali.

La certificazione, inoltre, contiene i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti all'Inps e all'Inpdap.

Il Cud può essere trasmesso in formato elettronico: il sostituto, però, ha l'obbligo di accertarsi che il dipendente (o pensionato) abbia gli strumenti necessari per riceverlo con questa modalità. In caso contrario, la consegna deve avvenire in forma cartacea.

I contribuenti che nel 2009 hanno percepito solo i redditi certificati dal Cud, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, a condizione che siano state effettuate in modo corretto le operazioni di conguaglio. Possono, inoltre, compilare le due schede allegate alla certificazione, per la scelta, rispettivamente, della destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille della propria Irpef.
Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi se nel corso dell'anno ha affrontato spese, non indicate nel Cud, per le quali intende fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal proprio reddito imponibile.


Fonte: Agenzia Entrate

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