A seguito dell'accordo tra Confindustria e Federmanager sono state introdotte, con decorrenza 1° gennaio 2010, novità sul versante della contribuzione alla previdenza complementare.Il PREVINDAI fa presente che è stato previsto un massimale retributivo unico per “vecchi” e “nuovi” iscritti pari a € 150.000,00. In altri termini, anche per coloro che hanno aderito alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (cosiddetti «nuovi» iscritti), la retribuzione annua massima imponibile si attesta sullo stesso livello di quella dei cosiddetti «vecchi» iscritti. Resta confermata, per tutti, l'aliquota contributiva minima del 4%, sia a carico del datore di lavoro che del dirigente.

Vengono equiparate per tutti gli iscritti le voci retributive da utilizzare ai fini della contribuzione a Previndai. La retribuzione imponibile è quella utile ai fini del Tfr con l’unica eccezione dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione all’estero. Pertanto, quanto erogato a titolo di indennità sostitutiva di preavviso diventa imponibile anche per i «nuovi» iscritti che cessino a far data dal 1° gennaio 2010.

Le aziende possono versare a proprio carico contribuzione ulteriore rispetto alla misura minima dovuta, senza limite di massimale. Tale facoltà può essere esercitata a favore dei dirigenti che contribuiscono al Fondo con la propria quota minima, a prescindere se versino o meno contribuzione aggiuntiva.

Il versamento, che avviene con le stesse modalità e con gli stessi termini operanti per quello della contribuzione contrattuale minima, può avvenire in forma ricorrente e/o una tantum, può riguardare tutti i dirigenti o parte di essi. Nella compilazione della dichiarazione trimestrale (modello 050), la contribuzione aggiuntiva aziendale dovrà essere indicata separatamente da quella minima.

E’ istituito, a partire dal 2010, un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda. Questa disposizione opera a favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti. Tale livello minimo è stabilito in:

- € 4.000,00 a partire dal 1° gennaio 2010;

- € 4.500,00 per il 2012;

- € 4.800,00 a decorrere dal 2013.

Entro il 31 dicembre di ogni anno - ovvero, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente - l’impresa verifica, per i dirigenti che a tale data abbiano superato 6 anni di anzianità dirigenziale presso la stessa, il sussistere dell’obbligo ad integrare la propria quota, ivi inclusa l’eventuale contribuzione aggiuntiva.

(Circolare PREVINDAI 08/02/2010, n. 32)


Fonte: IPSOA

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