Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° febbraio scorso, è stato approvato il modello di dichiarazione "Unico Persone Fisiche 2010", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nel 2010, per il periodo d'imposta 2009, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
Il modello si compone di tre fascicoli, dei quali il primo, che contiene il frontespizio della dichiarazione, è destinato a tutti i contribuenti che non sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e non intendono o non possono utilizzare il modello 730/2010.

Anche quest'anno è disponibile, insieme al fascicolo 1, il modello Unico Mini 2010, una versione semplificata e alternativa rispetto al modello ordinario, utilizzabile dai contribuenti che si trovano nelle situazioni dichiarative più comuni e meno complesse.

Il fascicolo 1 di Unico Persone Fisiche 2010 presenta numerose novità. Esaminiamo nel dettaglio, in questo primo intervento, le principali modifiche intervenute nel frontespizio e nel quadro RC.

Frontespizio
La casella "Eventi eccezionali", presente nella sezione "Tipo di dichiarazione", deve essere compilata dai contribuenti che hanno fruito, per l'anno 2009, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
Quest'anno è stato integrato l'elenco dei codici che possono essere indicati in questa casella. In particolare, per fruire della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti relativi ai tributi erariali, i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo devono indicare il codice '3', i contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dall'alluvione del 1° ottobre 2009 nella provincia di Messina devono indicare il codice '4', mentre il codice '6' è riservato ai soggetti, titolari di reddito d'impresa, aventi sede legale o operativa nei territori del comune di Romacolpiti dall'alluvione dell'11 dicembre 2008. Infine, devono indicare nella casella "Eventi eccezionali" il codice '7' i contribuenti residenti nel comune di Viareggio e individuati da un'apposita ordinanza, che hanno subito un grave disagio socio economico a seguito dell'incidente ferroviario del 29 giugno 2009.

Nella sezione "Dati del contribuente" sono stati inseriti dei nuovi campi che individuano il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nelle ipotesi di liquidazione o fallimento dell'impresa. La casella "Liquidazione volontaria" va barrata nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dal contribuente che si trova in un periodo di imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria disciplinata dall'articolo 182 del Tuir.
I campi "Stato" e "Periodo d'imposta" devono invece essere compilati esclusivamente nel caso in cui la dichiarazione venga presentata dal liquidatore o dal curatore fallimentare. In questa ipotesi, infatti, deve essere indicato, oltre al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, anche un codice che identifica la situazione del contribuente nello stesso periodo d'imposta (ad esempio, periodo ante liquidazione, periodo post liquidazione, periodo di chiusura del fallimento).
Nuovi campi sono stati introdotti anche nella sezione relativa ai dati del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente (rappresentante, tutore, ecc.).
Quest'anno, i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo se il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente è residente all'estero (in tal caso deve essere barrata anche la nuova casella "Rappresentante residente all'estero") oppure ha indicato il codice di carica '11', che identifica il "Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita" (ad esempio, sindaco che svolge attività tutoria di minore). Inoltre, nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere riportati: il codice fiscale della società o ente dichiarante (nuovo campo), il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Le agevolazioni fiscali a carattere sperimentale introdotte nel periodo luglio-dicembre 2008 e riguardanti l'applicazione di un'imposta sostitutiva alle somme percepite per prestazioni di lavoro straordinario e lavoro supplementare o per prestazioni rese in relazione a incrementi di produttività, sono state prorogate per l'anno 2009 con riferimento ai soli premi di produttività, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 93/2008, convertito dalla legge 126/2008.
In particolare, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale pari al 10%, sulle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, nel limite complessivo di 6mila euro lordi. Destinatari di tale agevolazione sono i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell'anno 2008 redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 35mila euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legge 93/2008.
L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Le somme erogate per premi di produttività e la relativa imposta sono indicate nei punti 90, 91 e 93 del Cud 2010.
Nel punto 90 del Cud 2010, infatti, sono indicate le somme percepite per l'incremento della produttività, nel limite di 6mila euro, e nel successivo punto 91 è riportata l'imposta sostitutiva del 10% applicata dal sostituto. Il punto 93 è barrato nell'ipotesi in cui il sostituto abbia applicato la tassazione ordinaria su richiesta del sostituito ovvero qualora abbia ritenuto meno favorevole per il lavoratore la tassazione sostitutiva.
Se il lavoratore non deve o non intende modificare la tassazione applicata dal sostituto, non è tenuto a compilare il rigo RC4 "Premi di produttività".
Tale rigo deve invece essere compilato in alcune ipotesi particolari, come nel caso in cui il contribuente debba ricondurre a tassazione ordinaria l'ammontare dei premi di produttività, assoggettati a imposta sostitutiva, che eccede l'importo di 6mila euro. Ad esempio, in presenza di più Cud non conguagliati, qualora la somma degli importi indicati nei punti 90 dei diversi Cud, per i quali risulta compilato anche il punto 91, sia superiore a 6mila euro.
Inoltre, il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandole a tassazione ordinaria, le somme che, per qualsiasi motivo, siano state eventualmente assoggettate a imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (ad esempio, reddito di lavoro dipendente percepito nel 2008 superiore a 35mila euro).
Infine, il rigo RC4 può essere compilato dal lavoratore che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, scelga una tassazione (sostituiva o ordinaria) diversa rispetto a quella applicata dal sostituto, ritenendola più conveniente (e, nel caso in cui intenda assoggettare i premi a imposta sostituiva, purché ne ricorrano i presupposti).
Le modalità di compilazione del rigo RC4 sono le stesse previste nel modello Unico 2009.
Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila euro, è prevista, in via sperimentale sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale riduzione è applicata dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione, nel limite dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.
Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, la riduzione di imposta si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.
Nell'anno 2009 l'imposta è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 134 euro.
Per accogliere tale agevolazione, nel quadro RC è stata introdotta la sezione V denominata "Detrazione sicurezza, difesa e soccorso". Nel rigo RC17 va indicato l'importo della detrazione riconosciuta dal sostituto d'imposta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, risultante dal punto 50 del Cud 2010. L'importo non può eccedere il limite massimo di 134 euro.
In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro con più Cud non conguagliati, nel rigo RC17 va indicata la somma degli importi risultanti dai punti 50 dei diversi Cud, sempre nel limite di 134 euro.
L'importo indicato nel rigo RC17 va poi riportato nel rigo RN21 del quadro RN. In tal modo, la detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso può essere sommata alle altre detrazioni d'imposta nel totale del rigo RN22.


Fonte: Agenzia Entrate

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