Il termine obbligatorio del 1° marzo 2010 (il 28 febbraio è festivo) inizialmente previsto per la presentazione della dichiarazione UNIEMENS individuale è stata differito al 31 maggio 2010 relativamente ai dati retributivi e contributivi del mese di aprile.Per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010 i datori di lavoro possono continuare ad utilizzare il flusso Emens aggregato. Quadro normativo

L’articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, ha istituito l’obbligo, per i datori di lavoro che operano in veste di sostituti di imposta, di trasmettere mensilmente agli enti previdenziali i dati retributivi degli addetti, al fine di consentire il calcolo dei contributi ed il corrispondente accredito della posizione individuale del lavoratore, al fine dell’erogazione delle prestazioni spettanti. Da qui l’obbligo di trasmissione all’INPS dell’Emens, che per anni si è affiancato al flusso dei pagamenti risultante dal mod.DM10.

Con messaggio n. 11903 del 25 maggio 2009 l’INPS ha avviato l’operazione UNIEMENS, inizialmente aggregando i flussi delle retribuzioni (Emens) e quello dei contributi (DM10).

Con la mensilità di gennaio 2010 i due flussi convergono nell’unica procedura denominata UNIEMENS Individuale, che riunifica, quindi i dati retributivi con quelli contributivi, non più considerati sul coacervo delle retribuzioni ma singolarmente, per ogni addetto. L’aggregazione dei dati avrebbe dovuto completarsi con l’indicazione, nella denuncia mensile, anche di quelli relativi alla tassazione, in una sorta di mod.770 mensile, riepilogativo di tutti gli elementi che compongono la retribuzione o il compenso.

L’operazione, che avrebbe dovuto partire dal primo gennaio 2008, è stata ulteriormente rinviata al 1° gennaio 2011 dal decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 302 dello stesso giorno.

Nel 2010 l’inserimento dei dati fiscali avverrà a titolo sperimentale, con modalità che saranno stabilite di concerto dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate

Chi, come

Soggetti obbligati alla presentazione, esclusivamente telematica, del flusso UNIEMNS individuale sono i datori di lavoro del settore privato che svolgono anche le funzioni di sostituto di imposta. La presentazione del modello deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello di riferimento .

Nell’area dei servizi online per aziende, consulenti e professionisti è attiva la funzione che consente l’invio dei flussi e la gestione delle relative ricevute.

L’INPS fornisce anche il software di controllo per la verifica dei flussi che debbono confluire nel modello unificato.

Quando

Entro il 1° marzo 2010 (il 28 febbraio è festivo) deve essere presentata la dichiarazione UNIEMENS individuale relativa al mese di gennaio 2010. Purtuttavia, tenuto conto della complessità dell’operazione, con messaggio n. 3872 del 5 febbraio 2010 l’INPS ha comunica che per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010 i datori di lavoro possono continuare ad utilizzare il flusso Emens aggregato.

La prima scadenza obbligatoria per l’invio del nuovo flusso UNIEMENS è, pertanto, stabilita al 31 maggio 2010 relativamente ai dati retributivi e contributivi del mese di aprile.

Che cosa

Con la circolare n. 7 del 15 gennaio 2010 l’INPS ha fornito le istruzioni per l’esposizione, nel modello UNIEMENS dei valori risultanti dal conguaglio contributivo di fine anno. L’Istituto ricorda che, entro il prossimo 16 marzo è possibile procedere, senza addebito di sanzioni, alle operazioni di conguaglio relative al Fondo di tesoreria ed alle misure compensative, poste a favore dei datori di lavoro che conferiscono il TFR dei lavoratori al Fondo stesso o alla previdenza complementare. Qualora nel corso del mese intervengano eventi che comportano variazioni nella retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tenerne conto nel mese successivo. Ciò comporta la necessità di ricondurre, a fine anno, dette variabili nell’ambito dell’effettivo esercizio di competenza. Anche ai fini della certificazione CUD 2010 e mod. 770/2010 le variabili relative al mese di dicembre 2009, per le quali gli obblighi contributivi sono stati assolti nel mese di gennaio 2010, devono essere comprese nell’imponibile dell’anno 2009, dal quale è peraltro espunto l’eventuale importo indicato nel mese di gennaio 2009 ma riferibile al precedente mese di dicembre 2008.

Rientrano fra le voci variabili:

- compensi per lavoro straordinario;

- indennità di trasferta o missione;

- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;

- indennità riposi per allattamento;

- giornate retribuite per donatori sangue;

- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;

- permessi non retribuiti;

- astensioni dal lavoro;

- indennità per ferie non godute;

- congedi matrimoniali;

- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli eventi di cui sopra possono essere assimilati l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti, i congedi parentali in genere ed i ratei di retribuzione per le assunzione effettuate, negli ultimi giorni del mese, di cui sono stati già elaborati i cedolini. Con il flusso UNIEMENS i codici ex DM10 (A000, D000, ecc ) sono stati soppressi.

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l’elemento VarRetributive di DenunciaIndividuale.

Nel sito dell’Inps è disponibile, dal 15 gennaio scorso, la versione 1.3 del software di controllo UniEMens aggregato che consente la verifica e la certificazione delle denunce retributive mensili (EMens) e delle denunce contributive aziendali (DM10).

La nuova versione tiene conto delle modifiche che possono derivare dal conguaglio contributivo di fine anno la cui codifica è illustrata nella citata circolare n. 7/2010


Fonte: IPSOA

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