In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina le modalità attuative per i progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale di lavoratori sospesi percettori di sostegno al reddito. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.

Possono essere utilizzati nei progetti i seguenti lavoratori:

a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975;

b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991;

c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984;

d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;

e) lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale Tutela condizioni di lavoro, e, là dove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all'Accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, Regioni e Province Autonome, l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia Autonoma e, al fine della coniugazione dei progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al predetto Accordo del 12 febbraio 2009, deve specificare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti delle Regioni o province Autonome e delle imprese di appartenenza dei lavoratori.

Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa, le modalità di svolgimento.

A conclusione del progetto formativo deve essere inviata un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento.

Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

L'INPS provvede, comunque, ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

(Decreto 18/12/2009 - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)


Fonte: IPSOA

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