La vendita on line di beni da consegnare tramite spedizioniere è inquadrabile, ai fini Iva, nel concetto di commercio elettronico indiretto ed è assimilabile alla vendita per corrispondenza. Resta, pertanto, escluso per i venditori l’obbligo di certificazione fiscale, ferma restando la registrazione dei corrispettivi e, in caso di restituzione della merce, la procedura seguita deve garantire la tracciabilità dell’operazione.

RISOLUZIONE N. 274/E DEL 5 NOVEMBRE 2009

Fonte: Min.Finanze

0 commenti:

 
Top