Promosso, con decreto del ministro dello Sviluppo economico del 19 novembre scorso, il nuovo modello di comunicazione unica per le imprese, che sostituisce la precedente versione (approvata con decreto 2 novembre 2007). Il provvedimento descrive le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione di ComUnica (articolo 9, Dl 7/2007) e, per quanto riguarda le regole di struttura dei singoli tracciati informatici, rimanda ai siti istituzionali di Entrate, Inail, Inps e Registro imprese.

Due i nuovi enti destinatari del modello: il ministero del Lavoro e l’Albo delle imprese artigiane, che è gestito con diversi criteri a secondo delle disposizioni regionali. Novità anche per la posta elettronica certificata, che può essere richiesta dall’imprenditore attraverso il modulo e assegnata direttamente dalle singole Camere di commercio. Il provvedimento è stato firmato da Gianfrancesco Vecchio, capo dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, Renzo Turatto, direttore del ministero della Pubblica amministrazione, Grazia Strano, direttore per l’innovazione tecnologica e la comunicazione del Welfare, Attilio Befera, direttore dell’agenzia delle Entrate, Mauro Nori, direttore dell’Inps e Rita Chiavarelli, direttore dell’Inail.

Una singolo modello al Registro delle imprese per aprire, modificare o cessare un’attività.
La comunicazione unica (istituita col Dl 7/2007) consente al neo imprenditore di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione alla Camera di commercio, inclusi quelli previdenziali, assistenziali e fiscali, attraverso l’invio al Registro delle imprese di un solo modello. In questo modo, con un unico canale telematico denominato “ComUnica” si assolvono gli obblighi riguardanti Inps, Inail, agenzia delle Entrate e Camere di commercio.

Adempimenti
La procedura consente di effettuare:
•la dichiarazione di inizio attività (variazione dati e cessazione) ai fini Iva
•la domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel Registro delle imprese e nel Rea (tranne il deposito di bilancio)
•la domanda di iscrizione per l’Inail
•la domanda di iscrizione, variazione e cessazione al Registro imprese ai fini Inps, per le imprese artigiane ed esercenti attività commerciali
•la domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps
•la variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini Inps
•la domanda di iscrizione di impresa agricola ai fini Inps (le variazioni e cessazioni saranno disponibili da febbraio 2010); le domande di iscrizione, variazione e cessazione delle imprese artigiane all’Albo, seguiranno quanto disposto dalle leggi regionali in materia.
Presentazione
La comunicazione unica prevede l’obbligo esteso a tutte le imprese, comprese quelle individuali, di trasmettere le dichiarazioni al Registro delle imprese (presso la Camera di commercio competente) per via telematica o su supporto informatico. Una volta ricevuta la pratica, il Registro spedisce automaticamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa il protocollo e la ricevuta della comunicazione e, successivamente, la smista a tutti gli enti interessati. Entro 5 giorni la Camera di commercio comunica l’iscrizione all’indirizzo Pec dell’impresa e, dopo 7 giorni, i singoli enti trasmettono gli esiti di competenza sia all’impresa che al Registro.

Le ditte individuali sprovviste di Pec possono richiederla tramite l’applicativo di ComUnica: la Camera di commercio destinataria della domanda provvederà all’immediata assegnazione di una casella, senza costi aggiuntivi.

Il neonato modello entrerà a regime dal 1° aprile 2010, data in cui scade il periodo transitorio di sei mesi, partito il 1° ottobre scorso, e la Comunicazione Unica diventerà obbligatoria per tutte le imprese.


Fonte: Agenzia Entrate

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