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Il Commercialista in Rete ha detto... 12/11/09 15:51

L’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Svizzera stabilisce che il regime fiscale applicabile ai redditi, ricevuti dai lavoratori frontalieri, in corrispettivo di un’attività dipendente è regolato dall’Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974 (ratificato con la legge 26 luglio 1975, n. 386), i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della Convenzione stessa.
In base all’articolo 1 di tale accordo, i salari, gli stipendi e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili solo nello Stato in cui tale attività è svolta.

Il Ministero dell’economia e delle finanze determina, con apposito decreto, stabilisce il criterio di ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria a favore dei comuni, formalmente individuati come di confine, il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 Km dalla linea di confine con l’Italia dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

La nozione di frontaliero, relativamente ai rapporti con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi in questione, riguarda solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell’ambito della fascia di 20 Km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l’Italia.

Pertanto, se il contribuente risiede in un comune rientrante nella fascia di confine compresa nei 20 km non dovrà dichiarare in Italia il reddito svizzero da lavoro dipendente percepito. Se il contribuente risiede in un comune al di fuori della fascia di confine in relazione alla quale trovano applicazione le disposizioni del sopra citato Accordo, si farà riferimento alla disciplina generale dettata dall’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa fra Italia e Svizzera, ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera da un residente italiano è tassato sia in Italia che in Svizzera.

 
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