L’uso e la circolazione a bordo di un motorino sottoposto a fermo amministrativo non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Il fermo amministrativo cui è sottoposto il ciclomotore va qualificato come sanzione amministrativa accessoria (e non come misura cautelare); pertanto, non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, con ciò non venendo integrati gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 334 c.p..

Lo ha stabilito la VI sezione penale della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso della Procura di Napoli contro la sentenza che mandava assolto un cittadino in relazione all'avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo. I

l reato non sussiste quando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo; ciò considerata l’impossibile riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo .

(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 19/11/2009, n. 44498)


Fonte: IPSOA

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