I fondi patrimoniali familiari non sempre sfuggono al Fisco

L’articolo 167 del codice civile stabilisce che“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia…”. Il 170, a sua volta, poi dispone che “La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Infine, l’articolo 2901, in tema di revocatoria ordinaria, stabilisce che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione….”.

Su tale argomento, peraltro, una recente sentenza della Corte suprema, la n. 15862 del 7 luglio, ha affermato importanti principi. Infatti, ha stabilito che “Compete al giudice del merito accertare se il debito per il quale l’agente della riscossione intende agire esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. sia riconducibile alle necessità della famiglia. Il divieto di esecuzione forzata sui beni ricompresi nella convenzione estende la propria efficacia ai crediti sorti anteriormente alla formazione del fondo, salva l’esperibilità dell’azione revocatoria giusta la disciplina stabilita dall’art. 2901 c.c..”.
La questione all’esame della Corte riguardava, in particolare, il fatto se i debiti tributari potessero o meno ritenersi contratti per sopperire ai bisogni della famiglia, laddove i contribuenti si opponevano alla sentenza di secondo grado, che aveva deciso per l’inopponibilità al creditore/Amministrazione finanziaria del divieto di “aggressione” dei beni costituti in fondo patrimoniale, ritenendo tale divieto limitato alle sole obbligazioni derivanti da contratto e non anche invece a quelle legali, come appunto quelle da debiti tributari.
Come risulta dal richiamato articolo 167, l’istituto del fondo patrimoniale consiste, in sostanza, in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e realizza la costituzione di un patrimonio separato o destinato, con anche limitazione dei poteri dispositivi in capo ai costituenti.
Il vincolo dei beni è infatti finalizzato a destinare gli stessi all’esclusivo soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia e giustifica quindi il già citato divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo (e sui relativi frutti).
Questi, in virtù della loro specifica destinazione, rispondono soltanto per obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia.

La Corte, dunque, affermava il principio per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va in realtà ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (cfr Cassazione, sentenze nn. 8991/2003 e 12998/06), non potendosi pertanto ritenere non applicabile il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all’articolo 170 sulla base della natura legale e non contrattuale dell’obbligazione tributaria azionata in via esecutiva, ma dovendosi piuttosto accertare, in punto di fatto, se il debito possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia.
In proposito i giudici di legittimità, “se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. n. 12998/06), che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni”.
L’accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia va dunque rimesso al giudice di merito, che può eventualmente legittimare la possibilità per l’ufficio di poter prescindere dal divieto di esecuzione di cui al citato articolo 170 del codice civile.
Quanto poi ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, i giudici di legittimità ricordano che “sono ricompresi nei detti bisogni” familiari, “anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. n. 5684/06)”, laddove peraltro “anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorchè appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare”.
Del resto, conclude ancora la Corte, “è invece irrilevante qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. nn. 3251/96, 4933/05)”.
I beni inseriti nel fondo patrimoniale (la cui costituzione va peraltro inquadrata come atto a titolo gratuito) potranno dunque essere “aggrediti”, sia laddove il debito tributario possa essere comunque ricondotto a interessi familiari (a cui appunto il fondo stesso è destinato), dato che in questo caso il divieto non sarà opponibile all’Amministrazione, sia comunque con revocatoria ordinaria (ex articolo 2901 c.c.).

Per capire allora in quali casi è possibile ricorrere a tale ultimo strumento, è necessario ritornare sui precedenti della Corte suprema, laddove, con la sentenza n. 966/2007, dopo aver ribadito che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, ha poi affermato che “a determinare l’“eventus damni” è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l’unico) di proprietà dei coniugi”,in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Secondo la Corte, inoltre, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, nei casi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito,“è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (“consilium fraudis”) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo”.

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dunque dichiarata inefficace a mezzo di azione revocatoria ordinaria, laddove sussistano le condizioni (esistenza di un valido rapporto di credito, effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore di un atto traslativo, ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori). Attraverso la stessa revocatoria potrà essere ricostituita la garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli appunto il soddisfacimento coattivo del suo credito, avendo peraltro la revocatoria efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo risulta viziato sin dall’origine (Cassazione, sentenza n. 19131/2004).
Del resto, in presenza di atto a titolo gratuito, come la costituzione di fondo patrimoniale, ai fini della possibilità di esperire la revocatoria ordinaria è necessario e sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Quanto al profilo oggettivo dell’eventus damni non è del resto necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. Quanto al requisito soggettivo, invece, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.

In termini di prova, infine, si sottolinea come la Corte di cassazione ha ritenuto che i presupposti per la revocatoria sussistano senz’altro laddove il debitore abbia posto in essere una serie contestuale e plurima di atti dispositivi del proprio patrimonio, potendosi in questi casi fondatamente presumere che egli fosse consapevole che, così facendo, arrecava un concreto pregiudizio alle ragioni dei propri creditori.

La costituzione di fondi patrimoniali non può essere quindi utilizzata come strumento di aggiramento dell’obbligo di adempimento dei propri debiti (in particolare di quelli tributari).

Fonte:"Fiscoggi" del 14/11/2009

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