Possono essere sottratti, dalla base imponibile della prestazione previdenziale liquidata in capitale, solo i rendimenti finanziari esclusi per espressa previsione di legge, vale a dire quelli corrispondenti al montante maturato dal 1° gennaio 2001; rientrano, invece, nella base imponibile, i rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate.

RISOLUZIONE N. 275/E DEL 5 NOVEMBRE 2009

Fonte: Min.Finanze

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