Da martedì 15 dicembre sarà possibile effettuare lo sdoganamento telematico all’importazione (definitiva, perfezionamento attivo, reimportazione) in procedura di domiciliazione. Il canale informatico, già attivo per le esportazioni, viene esteso alle merci in entrate anticipatamente rispetto ai tempi previsti in ambito comunitario.

Nella circolare n. 22/D del 26 novembre dell’agenzia delle Dogane le istruzioni e gli adempimenti richiesti.

Un’opportunità in più, dunque, a favore dell’utente, nel processo di semplificazione e innovazione intrapreso dall’Amministrazione, che consentirà, tra l’altro, si legge nel documento di prassi, a coloro che decidono di adottare la via telematica per l’importazione e a quelli che già la utilizzano per le operazioni di esportazione, di servirsi del “fascicolo elettronico” come metodo di conservazione dei documenti.

La via informatica accorcia i tempi e semplifica sicuramente l’iter burocratico a carico degli operatori. La dichiarazione a “portata di mouse” - che deve contenere la firma digitale del dichiarante - sostituisce, infatti, la comunicazione degli arrivi, l’iscrizione della dichiarazione nelle scritture e la presentazione della dichiarazione complementare.

La circolare precisa che il canale informatico può essere comunque utilizzato soltanto se in possesso della documentazione, delle eventuali attestazioni e licenze necessarie per l’applicazione del regime doganale richiesto.
L’accettazione ufficiale da parte degli uffici avverrà con la registrazione del documento. Lo stesso sistema invierà una risposta telematica contenente gli estremi di registrazione, i dati relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati, l’indicazione “In attesa di esito del circuito doganale di controllo”. Nel frattempo, è inteso, chiarisce il documento di prassi, che le merci restano disponibili nel luogo autorizzato fino al momento dello svincolo.
Successivamente, sarà lo stesso dichiarante a dover controllare se il messaggio di risposta è stato aggiornato e se la merce è stata “svincolata” o “non svincolata”.
Nel secondo caso, occorrerà attendere l’intervento del funzionario che verificherà se è necessario rettificare la dichiarazione prima di procedere allo sdoganamento della merce.

La procedura è off limits, precisano infine dalle Dogane, per quegli operatori che non hanno dimostrato spirito di collaborazione con l’Amministrazione e hanno compiuto gravi irregolarità o comportamenti fraudolenti.


Fonte: Agenzia Entrate

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