L'INPS afferma che in materia di dimissioni per giusta causa, il lavoratore, qualora risulti ancora in possesso dei requisiti previsti per la concessione dell’indennità di mobilità, ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.Il caso riguarda una lavoratrice che, percettrice dell'indennità di mobilità, era stata fatta decadere in quanto aveva instaurato un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Dal nuovo rapporto di lavoro era stata costretta a dimettersi per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni) e aveva richiesto all'INPS il ripristino dell'indennità di mobilità per il periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

La lavoratrice medesima otteneva poi la reiscrizione nella lista di mobilità con la motivazione dimissioni per giusta causa.

Al riguardo, l'INPS osserva che le dimissioni per giusta causa determinate dal mancato pagamento della retribuzione comportano un’interruzione involontaria del rapporto di lavoro in quanto addebitabile al comportamento del datore di lavoro. Tale circostanza consente, la reiscrizione del lavoratore nelle liste regionali di mobilità.

Pertanto, secondo l'Istituto di Previdenza, in materia di dimissioni per giusta causa, la lavoratrice, qualora risulti ancora in possesso dei requisiti per la concessione dell’indennità di mobilità, potrà essere reiscritta nelle liste di mobilità ed avrà diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

(Messaggio INPS 12/11/2009, n. 25942)

Fonte: IPSOA

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