Ok all’aliquota ridotta del 10% per l’“alimento masticabile a base prevalente di frutta”, zuccherato entro certi valori, e contenente un agente addensante.

Aliquota ordinaria del 20% e disco rosso allo sconto d’imposta, invece, per il prodotto alimentare non assimilabile a preparati medicali o a base di frutta, costituito da una bevanda analcolica dolce e aromatizzata, le cui caratteristiche non lo fanno rientrare tra le merci individuate dalla tabella A, parte II e III, del Dpr 633/1972.

Due diverse risposte dell’agenzia delle Entrate, formulate rispettivamente nelle risoluzioni n. 270/E e n. 269/E del 4 novembre, a due diversi interpelli che hanno, però, qualcosa in comune: il chiarimento richiesto, in entrambi i casi, riguarda la possibilità di applicare l’aliquota Iva ridotta sulla cessione di particolari prodotti alimentari.

In realtà, le istanze esaminate sono accomunate anche da un’altra circostanza, come precisano in via preliminare i tecnici delle Entrate nei due documenti di prassi: sono entrambe inammissibili e non seguono la procedura tipica degli interpelli perché, prima della corretta interpretazione della norma fiscale, richiedono accertamenti tecnici che verifichino l’effettiva composizione e la qualificazione merceologica dei prodotti, accertamenti che non possono essere effettuati dall’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima ha trattato, quindi, l’argomento soltanto nell’ambito della consulenza giuridica generale, secondo le modalità indicate dalla circolare 99/2000 e dopo aver chiesto all’agenzia delle Dogane la corretta classificazione delle due sostanze alimentari.

Alimento “masticabile” a base di frutta. Iva al 10 per cento

La risoluzione n. 270/E esamina il caso di una società che vuole immettere sul mercato un nuovo “alimento masticabile” il cui ingrediente principale è costituito da liquidi o semisolidi pastorizzati a prevalente base di frutta, dei succhi praticamente. In aggiunta, soltanto degli zuccheri semplici, in quantità non superiore al 50% in peso, e tanto agente addensante quanto basta per rendere l’alimento masticabile.

L’agenzia delle Dogane, effettuata l’analisi chimica ed eseguito l’esame organolettico dei campioni inviati dagli uffici delle Entrate, è del parere che il tipo di lavorazione e gli ingredienti utilizzati non alterino le proprietà essenziali della frutta.

In conclusione, è corretto, secondo gli esperti doganali, considerare la nuova sostanza gommosa come “frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate o comprese altrove”, rispondente alla classificazione doganale 2008 e alla Tariffa doganale 2006, riservata ai miscugli di frutta.

L’agenzia delle Entrate, in base al suddetto inquadramento, dà il suo ok all’aliquota Iva scontata: l’alimento masticabile rientra tra le merci individuate dalla Tabella A, parte III, punto 74, allegata al Dpr 633/1972, “frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri”, da assoggettare all’aliquota del 10 per cento.

Gel a base di acqua aromatizzata e zuccherata. Iva al 20 per cento

Accordo mancato, invece, tra istante e Amministrazione nel caso affrontato nella risoluzione n. 269/E.

L’interpello è di una ditta che opera nel settore del commercio all’ingrosso di articoli medicali ortopedici. Secondo la società, alla cessione di un gel alimentare finora venduto con Iva al 20% può essere applicata, in base alle caratteristiche del prodotto, l’aliquota agevolata prevista per le “preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (…), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” (punto 80 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).

L’istante chiede la conferma ai tecnici delle Entrate.

Le analisi chimiche e organolettiche effettuate, però, non lasciano dubbi: il preparato non è assimilabile “ai componenti alimentari utilizzati per il mantenimento della salute e del benessere in generale”. Secondo le informazioni presenti sulla confezione, inoltre, si tratta di un prodotto energetico senza estratti di piante e/o vitamine.

In conclusione, in base alle sue caratteristiche, il gel rientra, per gli uffici doganali, tra le “Acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti”: codice doganale NC 2202 10 00, che corrisponde alla voce 22 02 05 della Tariffa doganale.

Questa classificazione non è riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e III; di conseguenza, l’aliquota applicabile è quella ordinaria del 20 per cento.

Fonte: Agenzia Entrate

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