L'operazione resa da una società italiana ad una società tedesca - consistente nella lavorazione delle parti grezze inviate dalla società con sede in Germania (con l'aggiunta di elementi senza i quali il bene finito sarebbe del tutto inidoneo all'uso) - deve essere considerata una prestazione di servizi relativa a beni mobili materiali resa nei confronti di soggetto passivo di altro Stato membro, ai sensi dell'art. 40, comma 4-bis, D.L. n. 331/1993.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 28/09/2007, n. 272/E)

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