In caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 49, legge n. 413/1991 - con la quale il contribuente regolarizza la propria posizione con riguardo all'imposta dovuta, deve ritenersi che il debito di imposta sia suscettibile di condono o comunque sia stato condonato senza opposizione dell'Amministrazione: ne consegue l'applicabilità del disposto dell'art. 52, legge n. 413/1991 e, quindi, l'automatica non applicabilità delle sanzioni
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 14/09/2007, n. 19205)

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