La Corte di Giustizia CE ritiene applicabile l'esenzione IVA ex art. 13, parte B, lett. d), punto 1, direttiva n. 77/388/CE, anche alla prestazione di negoziazione di crediti prestata da un soggetto passivo che non sia contrattualmente legato a nessuna delle parti di un contratto di credito, alla cui conclusione egli ha contribuito e che non entri direttamente in contatto con una delle parti.(Corte Giustizia CE Sentenza, Sez. I, 21/06/2007, n. C-453/05)

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