Il Ministero del lavoro, dopo la riforma della legge n. 46/2007 sulla consulenza del lavoro, detta le istruzioni operative cui dovranno attenersi i CED che dovranno avvalersi di consulenti del lavoro. In particolare, i centri di elaborazione sono tenuti ad effettuare formale designazione del professionista abilitato ai sensi dell’art. 1, comma 5, legge n. 12/1979, con comunicazione avente data certa inviata, prima dell’inizio delle attività, alla DPL ed ai Consigli provinciali degli ordini professionali competenti per territorio. In mancanza del formale incarico ad un professionista abilitato, o in caso di omessa comunicazione, si applicheranno le sanzioni di cui alla legge n. 1815/1939.

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