L'affermazione della responsabilità del datore di lavoro riconducibile alla violazione dell'art. 2087 c.c. presuppone che l'evento dannoso sia, in ogni caso, riferibile alla condotta colposa o dolosa dello stesso datore e che il comportamento del dipendente infortunato non abbia interrotto, in via esclusiva, il nesso di causalità tra la suddetta condotta e lo stesso evento illecito dedotto in giudizio.
(Cassazione civile Sentenza 11/04/2007, n. 8710)

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