I compensi ricevuti dal collaboratore ai testi di un programma televisivo non sono equiparabili al diritto d'autore e rientrano pertanto nel campo di applicazione Iva. Inoltre, la società di produzione è esonerata dall'effettuare la ritenuta d'acconto sui compensi per diritto d'autore se il professionista che ha optato per il regime agevolato per le nuove iniziative ha preventivamente dichiarato per iscritto questa sua scelta. Non è infatti onere del sostituto d'imposta verificare l'esistenza dei presupposti per l'adesione al cosiddetto "forfettino".

Sono questi i punti salienti della risoluzione n. 145/E del 28 giugno 2007, con cui l'Agenzia delle entrate ha risposto a una società di produzione televisiva che, per la sua attività, si avvale di autori e di collaboratori ai testi. In particolare, la Srl chiedeva chiarimenti sia in merito alla corretta applicazione dell'Iva che relativamente alle ritenute fiscali da operare sui compensi per diritti d'autore.

Secondo l'Agenzia delle entrate, i diritti connessi al diritto d'autore, riconosciuti all'artista per l'utilizzazione e lo sfruttamento da parte di terzi della sua opera in qualità di collaboratore ai testi di un programma televisivo, non rientrano nella disciplina di esclusione dall'Iva perché manca una esplicita previsione normativa in proposito. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del Dpr n. 633 del 1972, infatti, "sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva le cessioni, concessioni, licenze, e simili effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, che abbiano per oggetto i diritti d'autore...". Una disposizione, questa, che pone una eccezione al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi: ne consegue che i diritti connessi al diritto d'autore riconosciuti all'artista in qualità di collaboratore ai testi di un programma televisivo "non sono equiparabili sotto il profilo fiscale al diritto d'autore e non rientrano, quindi, nella disciplina di esclusione dall'Iva... Tale attività se svolta nell'esercizio di arti e professioni è soggetta ad Iva in base al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi...".

Quanto al secondo quesito, relativo alla possibilità per la stessa società di essere esonerata dall'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sui compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore nel caso in cui il professionista ha aderito al cosiddetto "forfettino" (articolo 13 della legge n. 388/2000), l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il sostituto d'imposta non è tenuto a rispettare l'obbligo solo se il professionista dichiara preventivamente e per iscritto questa sua opzione. Non spetta, infatti, alla società verificare che ricorrono i presupposti per l'applicazione del regime agevolato.

Fonte: Chiara Ciranda Agenzia Entrate.

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