IL MIO PROBLEMA E QUESTO IO DA POCO MI SONO INTESTATO UNA CASA DI UNA COOPERATIVA EDILIZIA HO BENEFICIATO DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI COME PRIMA CASA,VORREI SAPERE MA IN QUESTA CASA CI DEVO PER FORZA ABITARE  , O FARE LA RESIDENZA PER NON PERDERE LE AGEVOLAZIONI ACQUISITE. SICCOME IN QUESTO MOMENTO ABITO CON MIA MADRE CHE E' ANZIANA E POSSIBILE FITTARE L'ABITAZIONE ACQUISITA DALLA COOPERATIVA COME PRIMA CASA, VOLENDO POSSO ANCHE RIVENDERLA. GRAZIE PER UNA VS RISPOSTA.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 14/6/07 08:33

Chi intende usufruire delle agevolazioni deve rispettare determinati requisiti:
- l'immobile da acquistare dev'essere una casa di abitazione -catastalmente rientrante tra le categorie A/1 e A/11- non definibile "di lusso" (si veda il Decreto Ministeriale 2/8/69);
- l'immobile da acquistare deve trovarsi nel Comune ove l'acquirente ha la residenza (o si impegni a stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto) oppure, in alternativa, nel Comune ove l'acquirente svolge la propria attivita' lavorativa;
- l'acquirente non puo' essere titolare (sia in modo esclusivo che in comunione con il coniuge) di nessun diritto di proprieta', usufrutto, uso, abitazione su un'altra casa posta nel Comune in cui ha intenzione di effettuare l'acquisto;
- nello stesso modo non puo' essere titolare -neppure in parte- di diritti di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o nuda proprieta' relativamente ad abitazioni gia' precedentemente acquistate -da lui o dal coniuge- godendo di agevolazioni prima casa. Questo su tutto il territorio nazionale;
- nel caso in cui l'acquirente sia stato temporaneamente trasferito all'estero per lavoro, l'immobile si dovra' trovare nel Comune dove ha sede -o dove viene esercitata- l'attivita' da parte dell'impresa da cui dipende il futuro acquirente;
- per i cittadini emigrati all'estero -e dunque in modo non temporaneo- l'immobile puo' trovarsi in qualunque Comune d'Italia (questo purche' lo stesso sia considerabile prima casa).

Note importanti:
- per usufruire dei benefici riguardo l'acquisto di prima casa non e' determinante che essa sia adibita ad abitazione principale. La legge, infatti, non obbliga il proprietario di un immobile acquistato con i benefici ad abitarlo personalmente: lo stesso potra' essere dato in uso a familiari od a terzi, poiche' l'unico obbligo sussistente e' quello di risiedere nel territorio del Comune (o di prendervi residenza entro 18 mesi dall'acquisto).
- I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della stipula del contratto di acquisto (rogito), sul quale l'acquirente e' tenuto a dichiararne esplicitamente il possesso. Tuttavia e' possibile iniziare ad applicare i benefici gia' in fase di redazione del preliminare di vendita (compromesso), con la promessa di risultare in possesso dei requisiti al momento della stipula del rogito.
- Esiste la possibilita' di usufruire nuovamente delle agevolazioni dopo averne gia' goduto in passato: cio' e' possibile trovandosi nuovamente -nel momento in cui venga effettuato l'acquisto- nelle condizioni di cui sopra.

 
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