La natura finanziaria di un'operazione "…può… essere affermata anche se il contratto non ha come causa giuridica il finanziamento, bensì l'amministrazione o il recupero dei crediti". Il principio è il punto centrale della risoluzione n. 130/E del 6 giugno 2007, documento con il quale l'Agenzia delle entrate ha inquadrato le attività di amministrazione, gestione e incasso di crediti tra i servizi finanziari (articolo 7, comma 4, lettere d) ed e), Dpr n. 633/1972) che, se resi a un soggetto passivo d'imposta di altro Stato comunitario, sono fuori campo di applicazione Iva, per mancanza del requisito di territorialità. Le prestazioni in questione, difatti, si considerano effettuate in Italia solo quando il destinatario, domiciliato o residente in altro Stato dell'Unione europea, non è ivi soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Sotto la lente dei tecnici dell'Amministrazione finanziaria, un contratto di servicing, stipulato fra un istituto di credito comunitario e una società italiana, in forza del quale quest'ultima (servicer) assume l'incarico di svolgere, in nome e per conto della banca, le attività di amministrazione dei crediti, di gestione dei procedimenti e delle procedure volte al recupero delle somme dovute dai relativi debitori, di compliance (gestione di adempimenti e formalità, quali la creazione e il mantenimento dell'archivio unico informatico, l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in tema di antiriciclaggio, l'effettuazione delle segnalazioni richieste ai fini della vigilanza prudenziale, eccetera). Per inciso, i crediti in questione sono crediti in sofferenza acquistati, da parte dell'istituto di credito comunitario, da banche italiane.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che nessuna incidenza ha sul caso in questione la previsione dell'articolo 135 della direttiva 2006/112/Ce, che considera esenti le "operazioni relative ai crediti... ad eccezione del recupero crediti". La previsione, infatti, "vale ad affermare il regime di imponibilità (anziché di esenzione) del recupero crediti, senza tuttavia escluderne la natura di operazione finanziaria".

La risoluzione ha affrontato, infine, il problema relativo alle attività definite di compliance (come sopra individuate), riconducendo le stesse fra quelle di consulenza e assistenza tecnica. La conseguenza è che anche tali tipi di servizi, nella fattispecie in esame, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, per mancanza del requisito di territorialità (articolo 7, comma 4, lettere d) ed e), Dpr n. 633/1972).

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