Per le cessioni dei box e dei posti auto pertinenziali avvenute successivamente alla data del 4 luglio 2006, gli acquirenti possono beneficiare comunque della detrazione d'imposta del 36% ai fini IRPEF prevista dall'art. 35, comma 19, D.L. n. 223/2006 (intervenuto sulla legge n. 449/1997) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche in assenza - in fattura - dell'indicazione del costo della relativa manodopera, poiché - essendo fallite nel 2005 la ditta appaltatrice e la ditta subappaltatrice - non è possibile conoscere il costo della manodopera relativo agli interventi di costruzione del parcheggio.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/06/2007, n. 127/E)

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