Con riguardo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di un immobile sito all'estero, il contribuente può optare - all'atto della cessione - per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% solo quando l'atto di trasferimento dell'immobile è stipulato per mezzo di un notaio italiano; la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva è, invece, esclusa se l'atto di cessione è formato all'estero, anche nel caso in cui il notaio italiano provveda a legalizzarlo per il suo riconoscimento in Italia.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 21/06/2007, n. 143/E)

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