La revoca dell'unico socio accomandatario dall'amministrazione è causa di scioglimento della società.
Se l'unico socio accomandatario viene revocato dal potere di amministrare, non si applica analogicamente il disposto dell'art. 2323 secondo comma c.c., ma si verifica una causa di scioglimento della società ex art. 2272 c.c.
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