Con l’istanza in oggetto, codesto CAAF, Centro di Assistenza Fiscale, ha
chiesto chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla
detrazione delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia contenute
nell’art. 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater, del decreto-legge n. 223 del 4
luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006. I
quesiti riguardano:
• il nuovo limite di spesa di euro 48.000 fissato per abitazione;
• la certificazione che deve essere rilasciata dall’amministratore del
condominio;
• il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell’abitazione;
• l’indicazione della mano d’opera nella fattura.
Il nuovo limite di spesa di euro 48.000 fissato per abitazione
Il quesito riguarda l’applicazione del richiamato comma 35-quater il quale
fissa il limite massimo di spesa, su cui calcolare la detrazione, in 48.000 euro per
abitazione. La stessa disposizione prevede che la nuova disciplina ha efficacia
dal 1° ottobre 2006.
Il Caf chiede chiarimenti in relazione al calcolo del limite di spesa nel
caso in cui sullo stesso immobile abbiano titolo alla detrazione due o più
soggetti, con particolare riferimento all’ipotesi in cui le spese siano state
sostenute da uno o da entrambi i soggetti, in parte nel periodo precedente al 1°
ottobre 2006 e in parte nel periodo successivo.
Al riguardo occorre innanzitutto chiarire se le spese sostenute ante 30
settembre 2006 per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro da uno dei
contitolari, precludono in ogni caso le detrazioni all’altro soggetto, anche
nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia sostenuto alcuna spesa prima della
suddetta data.
Considerata la ratio della norma in discorso, diretta a restringere il campo
di applicazione del beneficio, si esprime l’avviso che, se nel periodo precedente
al 1° ottobre 2006 alcuni dei soggetti contitolari hanno raggiunto o superato il
limite di 48.000 euro di spesa, tali soggetti non avranno diritto ad usufruire di
ulteriori detrazioni, con riferimento alle spese sostenute per la medesima unità
immobiliare nel periodo successivo a tale data.
Per i soggetti che, invece, alla data del 30 settembre 2006, non abbiano
raggiunto detto limite di spesa e, nel periodo successivo, proseguano i lavori di
ristrutturazione per la medesima unità immobiliare, permane il diritto a fruire in
una certa misura della detrazione in discorso.
In particolare, per le spese sostenute dopo il 1° ottobre 2006, il limite
massimo complessivo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari 48.000
euro da suddividersi tra i contitolari dell’immobile che non hanno
individualmente raggiunto il suddetto limite nel periodo precedente.
Al fine di permettere ai Caf di verificare l’ammontare delle spese
sostenute dal contribuente e dagli altri contitolari dell’immobile prima e dopo il
30 settembre 2006 è necessario che l’interessato produca una dichiarazione,
debitamente datata e sottoscritta, diretta ad attestare l’importo delle spese di
ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari distintamente nei due
periodi.
Si riportano, di seguito, alcuni esempi numerici utili alla comprensione dei
principi da applicare per l’individuazione della detrazione spettante ai
comproprietari.
Si consideri l’ipotesi di tre soggetti, comproprietari del medesimo
immobile, di cui il primo (A) ha effettuato pagamenti per euro 48.000 fino al 30
settembre e pagamenti per 30.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006;
il secondo (B), ha effettuato pagamenti per euro 48.000 fino al 30 settembre e
pagamenti per 30.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006; il terzo (C),
ha effettuato pagamenti per euro 20.000 fino al 30 settembre e pagamenti per
30.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006.
In tale situazione i soggetti A e B non potranno usufruire di un ulteriore
detrazione delle spese effettuate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006,
in quanto nel periodo precedente è stato già superato, da ciascuno di loro, il
limite di spesa sul quale la detrazione può essere calcolata, in base alle nuove
disposizioni.
Il soggetto C, non avendo superato il limite di spesa di 48.000 euro nel
periodo fino al 30 settembre ha a disposizione, dal 1° ottobre 2006, un ulteriore
detrazione per un importo risultante dalla differenza tra il limite massimo di
48.000 euro (che a partire da questa data deve essere riferito all’abitazione e non
al singolo comproprietario) e l’ammontare della spesa complessiva sostenuta fino
al 30 settembre 2006 (28.000 euro).
Si consideri l’ulteriore ipotesi di tre soggetti, comproprietari del medesimo
immobile, di cui il primo (A) ha effettuato pagamenti per euro 9.000 fino al 30
settembre e pagamenti per 30.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006;
il secondo (B), ha effettuato pagamenti per euro 10.000 fino al 30 settembre e
pagamenti per 15.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006; il terzo (C),
ha effettuato pagamenti per euro 20.000 fino al 30 settembre e pagamenti per
15.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006.
In tale situazione i tre soggetti, non avendo raggiunto il limite massimo di
spesa di 48.000 euro per abitazione sul quale è possibile calcolare la detrazione,
potranno usufruire di un ulteriore detrazione in relazione alle spese sostenute nel
periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006.
Poiché il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione a partire dal 1°
ottobre 2006 è di 48.000 euro per abitazione, tale limite deve essere suddiviso tra
i comproprietari.
Nel seguente esempio si suppone che la suddivisione tra i comproprietari
venga eseguita in proporzione alla spesa sostenuta nel periodo a partire dal 1° ottobre 2006, ma è ipotizzabile qualsiasi altra ripartizione tra gli stessi, nel
rispetto dei limiti massimi previsti dalle norme.
In base al criterio di ripartizione ipotizzato, poiché nel secondo periodo A
ha sostenuto spese per 30.000 euro, potrà usufruire di un ulteriore limite di spesa,
sul quale calcolare la detrazione spettante, pari a:
(30000/60000)x48000=24000
Per quanto riguarda B e C, che nel secondo periodo hanno sostenuto spese
per 15.000, l’ulteriore detrazione risulterà dal seguente calcolo:
(15000/60000)x48000=12000
La certificazione dell’amministratore del condominio
Il secondo quesito concerne la certificazione che l’amministratore del
condominio deve rilasciare al condomino nel caso in cui i lavori di
ristrutturazione riguardino le parti comuni dell’edificio e si ricollega alla
circostanza che il documento finora rilasciato non sembra più idoneo, atteso che
il limite massimo di spesa è stato collegato all’abitazione, che ogni condomino
può disporre di più abitazioni nello stesso condominio, e inoltre, che la
detrazione spettante, per l’anno 2006, può essere del 41 per cento o del 36 per
cento a seconda del momento di sostenimento della spesa.
Al riguardo si ritiene che, in considerazione delle modifiche normative
intervenute, la quietanza che, ai sensi della circolare n. 122 del 1° giugno 1999,
l’amministratore del condominio deve rilasciare per attestare il pagamento delle
spese sostenute da ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota
della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità
immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino.
Si rammenta che, nel caso di titolarità, da parte di un condomino, di più
appartamenti, il limite massimo di spesa (48.000 euro) relativo ai lavori sulle
parti comuni va considerato per ciascuna abitazione.
Inoltre, nella medesima quietanza, dovrà essere specificato l’ammontare
delle spese per il quale è teoricamente possibile fruire della detrazione del 36 per
cento e la parte delle spese per la quale, invece, è possibile fruire della detrazione
del 41 per cento.
Al riguardo, si precisa che, nella circolare n. 28 del 4 agosto 2006, la
scrivente ha chiarito che, al fine di individuare la percentuale di detraibilità (41 o
36), deve farsi riferimento alla data di fatturazione dei lavori di ristrutturazione.
Pertanto, la detrazione dall’IRPEF del 41 per cento può essere fruita solo
ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con applicazione
dell’aliquota IVA del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con
l’aliquota IVA del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall’IRPEF
nella misura del 36 per cento.
Si ricorda, altresì, che con la circolare n. 122 del 1999 è stato precisato
che la detrazione compete con riferimento al bonifico bancario da parte
dell’amministratore, nel limite delle rispettive quote imputate da questo ai singoli
condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento
della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente
alla data di effettuazione del bonifico.
Il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell’abitazione
In ordine alle pertinenze, viene chiesto se, ai fini del calcolo del limite di
spesa complessivo, il concetto di abitazione si possa estendere anche alle
pertinenze.
Al riguardo si ritiene che dalla formulazione del citato comma 35-quater
dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 riferita esclusivamente alle
“abitazioni” si può evincere che il legislatore tributario ha inteso collegare il
limite massimo di spesa all’abitazione escludendo che per le pertinenze si possa
computare un ulteriore autonomo limite di spesa.
In sostanza, il limite di 48.000 euro va riferito all’unità abitativa e alle sue
pertinenze unitariamente considerate.
Indicazione della mano d’opera nella fattura
Per quanto riguarda l’individuazione delle spese in relazione alle quali
vige l’obbligo dell’indicazione in fattura del costo della manodopera, si fa
presente quanto segue.
Le agevolazioni fiscali IRPEF per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art.
1, comma 121, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) sono state
prorogate per tutto l’anno 2006 e sono state ulteriormente prorogate a tutto il
2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 387 della legge n. 296 del 27 dicembre
2006.
L’art. 35, comma 19, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha introdotto,
dopo il comma 121 della richiamata legge n. 266 del 2005, un nuovo comma (121-bis), per effetto del quale le agevolazioni in questione spettano a condizione
che il costo della manodopera utilizzata per i lavori di costruzione e
ristrutturazione sia evidenziata in fattura in maniera distinta.
Ai sensi del comma 20 dell’articolo 35, quest’obbligo sorge in relazione
alle spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 223 del 2006.
In proposito, viene osservato che sebbene le spese sostenute dal
committente dal 4 luglio 2006 in genere trovano documentazione in fatture
emesse a partire dalla medesima data, può accadere anche che le medesime spese
possono riguardare fatture emesse precedentemente al 4 luglio 2006 e, quindi, in
un momento in cui, ai fini della detraibilità delle spese, non era obbligatoria la
distinta indicazione in fattura del costo della manodopera.
Ciò posto, codesto Caf chiede se in tale ultima ipotesi competa il beneficio
della detrazione.
Al riguardo, ad avviso della scrivente, in presenza di fatture prive
dell’indicazione del costo della manodopera, in quanto emesse precedentemente
all’entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, il contribuente non decade
dall’agevolazione fiscale e può continuare a detrarre le spese sostenute per la
ristrutturazione, senza che sia necessario, a tal fine, richiedere all’emittente
un’integrazione delle fatture medesime.
Pertanto, l’indicazione in fattura del costo della manodopera è un requisito
che va verificato solo con riferimento alle fatture emesse successivamente al 4
luglio 2006.
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