L'esatta qualificazione di un contratto di associazione in partecipazione non può discendere dall'esclusivo riferimento al dato testuale dell'atto. La natura dell'apporto, indispensabile per determinare il regime di tassazione da applicare ai proventi corrisposti in dipendenza del negozio, va verificata nel concreto. E' quanto emerge dalla risoluzione n. 123/E, conseguente a un interpello con il quale era stato chiesto all'Agenzia delle entrate di pronunciarsi sul trattamento fiscale a cui assoggettare, nel caso prospettato, i flussi finanziari fra associante e associato.

Il caso in esame

L'istanza di interpello era stata presentata da una Srl, in procinto di stipulare un contratto di associazione in partecipazione con una Spa, per lo svolgimento di un'attività di consulenza finanziaria. L'accordo prevede "letteralmente" che la società per azioni (associata) metta a disposizione della Srl (associante) a titolo di apporto almeno uno dei suoi dipendenti, senza vincolo di subordinazione, concedendo, allo stesso titolo, la licenza e l'uso del proprio logo e nome/marchio; a titolo non di apporto, inoltre, l'associante avrebbe riaddebitato all'associato il 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti nell'esercizio per la realizzazione dell'iniziativa economica in questione. In base al contratto, infine, la Spa associante avrebbe attribuito all'associato una partecipazione, nella misura pari al 50 per cento degli utili risultanti dallo svolgimento della iniziativa economica.

La disciplina fiscale

In sintesi, nel caso esaminato, si trattava di stabilire se il contratto configurasse un'associazione in partecipazione con apporto di capitale (o di capitale e lavoro), ovvero di opere e servizi.

Nel primo caso, difatti, il regime fiscale si concretizza:

per l'associante, nell'indeducibilità di ogni tipo di remunerazione dovuta all'associato

per l'associato, nell'assoggettamento a tassazione dei compensi con le stesse regole previste per gli utili spettanti in relazione alla partecipazione in società.

Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di opere e servizi, invece:

per l'associante, le remunerazioni corrisposte sono deducibili per competenza e indipendentemente dall'imputazione a conto economico

per l'associato, le remunerazioni sono assoggettate integralmente a tassazione.

La soluzione dell'Agenzia

Nonostante le parti nel contratto qualifichino il "rimborso" del 50 per cento dei costi come effettuabile a titolo non di apporto, dallo stesso atto emerge che "l'impegno assunto dall'associato al sostenimento dei costi assume... una rilevanza preminente per la conclusione del contratto e per la successiva realizzazione dell'iniziativa economica". Di conseguenza, l'accordo ha la natura di associazione in partecipazione con apporto di capitale (il riaddebito dei costi) e servizi (la prestazione del dipendente dell'associata e la licenza d'uso del logo nome/marchio), la cui remunerazione non potrà essere portata in deduzione dalla Srl associante.

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