L’articolo 1, comma 300, della legge n. 296 del 2006 prevede che “per
contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119)
della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli individuati al numero 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.”
Il citato numero 119) dispone che l’IVA si applica nella misura agevolata
del 10 per cento ai “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”.
Il successivo numero 123) stabilisce che si applica l’aliquota del 10 per
cento agli “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali;
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette
ovunque tenuti”.
In particolare, il numero 123) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n.
633 del 1972 si riferisce all’aliquota IVA applicabile ai corrispettivi dovuti dagli
spettatori per assistere alle prestazioni spettacolistiche indicate nello stesso
numero 123) della Tabella citata.
Per quanto riguarda il numero 119) della medesima Tabella A il
riferimento in esso contenuto ai contratti di scrittura “connessi con gli spettacoli
teatrali” e la mancata definizione di spettacolo teatrale hanno determinato dubbi
interpretativi.
La norma di interpretazione autentica introdotta dal comma 300 in
commento supera le problematiche sorte in merito al concetto di “spettacolo
teatrale”, precisando il contenuto dell’espressione “contratti di scrittura connessi
con gli spettacoli teatrali” di cui al numero 119) della Tabella A in argomento.
In sostanza la norma chiarisce che i contratti di scrittura, ai quali si
riferisce il numero 119), Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972
e ai quali, pertanto, si applica l’IVA nella misura del 10 per cento, sono quelli
connessi con gli spettacoli individuati al citato numero 123), ovvero spettacoli
teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta,
commedia musicale e rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e
dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.
Pertanto, l’aliquota IVA del 10 per cento si applica a tutti i contratti di
scrittura connessi con gli spettacoli indicati al numero 123) della Tabella A
allegata al DPR n. 633 del 1972 ovunque tenuti.
La natura interpretativa della norma in commento comporta che essa trovi
applicazione anche ai rapporti pendenti, che non abbiano esaurito i loro effetti al
momento dell’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (1° gennaio 2007).
Pertanto, si invitano gli uffici dell’Agenzia a riesaminare caso per caso il
contenzioso pendente in materia e a provvedere al relativo abbandono, sempre
che non siano sostenibili altre questioni.
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