Le nuove penali valgono per contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (2 febbraio 2007) per i mutui prima casa stipulati con le banche, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 aprile 2007) per i mutui relativi all’acquisto o alla ristrutturazione della casa di abitazione o dell’unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria attività economico/professionale.

Mutui a tasso variabile stipulati prima del 02/02/2007 o del 03/04/2007:

  • nessuna penale se si estingue il mutuo negli ultimi due anni di ammortamento;
  • penale massima 0,20% se si estingue il mutuo nel terzultimo anno di ammortamento;
  • penale massima 0,50% se si estingue il mutuo prima del terzultimo anno di ammortamento.

Mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31/12/2000:

  • nessuna penale se si estingue il mutuo negli ultimi due anni di ammortamento;
  • penale massima 0,20% se si estingue il mutuo nel terzultimo anno di ammortamento:
  • penale massima 1,50% se si estingue il mutuo nella seconda metà del periodo di ammortamento (comunque prima del terzultimo anno);
  • penale massima 1,90% se si estingue il mutuo nella prima metà del periodo di ammortamento.

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