Con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007, l’Agenzia delle entrate, rispondendo a una istanza di interpello presentata da una parrocchia, ha fornito precisazioni in tema di agevolazioni fiscali riconosciute a coloro che effettuano erogazioni liberali per la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali sottoposti al regime vincolistico, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, una parrocchia, ente civilmente riconosciuto con decreto del ministero dell’Interno e iscritto nel registro delle persone giuridiche, avendo in corso lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle sue pertinenze, immobili sottoposti al regime vincolistico, con una istanza di interpello aveva chiesto chiarimenti sulla possibilità di essere destinataria di erogazioni liberali agevolate, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera h), e dell’articolo 100, comma 2, lettera f), del Tuir, e sulle modalità di effettuazione delle stesse.

Nella risoluzione n. 133/E è stato precisato che le persone fisiche possono avvalersi dell’agevolazione, che consente di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate, per il restauro dei beni sottoposti a regime vincolistico, a favore delle parrocchie. Della stessa detrazione possono fruire, come già precisato nella risoluzione n. 42/2005, anche gli enti non commerciali.

L’Agenzia delle entrate, richiamando il parere n. 66/1989 espresso in materia dal Consiglio di Stato, ha ritenuto, infatti, che tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali in questione e, precisamente, tra le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, possano essere ricomprese anche le parrocchie, qualora realizzino, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, in quanto:

sono enti riconosciuti. L’articolo 29 della legge n. 222/1985 stabilisce, infatti, che le parrocchie "acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto"

non perseguono fini di lucro.

Con la risoluzione in esame, è stato altresì precisato che le imprese che effettuano erogazioni liberali a favore delle parrocchie per interventi su beni culturali tutelati ai sensi del richiamato Dlgs n. 42/2004, possono avvalersi della disposizione recata dall’articolo 100, comma 2, lettera f), del Tuir, che consente di dedurre integralmente dal reddito d’impresa le erogazioni liberali effettuate.

L’Agenzia delle entrate ha, infatti, evidenziato che la disposizione ripropone in sostanza, a favore delle imprese, quanto previsto, agli articoli 15, lettera h), e 147 del Tuir. Sono state, perciò, ritenute valide, anche per le erogazioni effettuate dalle imprese a favore delle parrocchie, le argomentazioni svolte per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali.

Al fine di poter fruire dell’agevolazione, la risoluzione ha precisato che le erogazioni liberali previste dalla citate disposizioni normative, analogamente a quanto previsto per le erogazioni liberali a favore delle Onlus, devono essere effettuate avvalendosi di uno dei sistemi di pagamento, quali banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Inoltre, le erogazioni liberali provenienti da persone fisiche o da enti non commerciali devono essere effettuate in base a una apposita convenzione stipulata tra il soggetto erogatore e il beneficiario attuatore dell’iniziativa culturale.

Il ministero per i Beni e le Attività culturali - al quale la norma affida il ruolo di controllore istituzionale dell’iniziativa, sia in fase di progettazione e preventivazione della relativa spesa (che per espressa previsione normativa deve essere previamente autorizzata) sia in fase di consuntivo (anch’esso da verificare e approvare espressamente) - con circolare n. 183/2005 ha precisato che la convenzione deve essere stipulata in forma scritta tra il soggetto erogatore e il beneficiario attuatore dell’iniziativa culturale, se uno dei soggetti in causa è un’Amministrazione pubblica, un ente o un’istituzione pubblica, e dovrà essere corredata da un progetto nel quale siano specificati i costi complessivi, le fonti di finanziamento nelle quali rientrano anche le liberalità, l’avvenuto versamento delle somme erogate e i tempi di attuazione dell’iniziativa.

Se si tratta invece di persone giuridiche private senza scopo di lucro e persone fisiche, dovrà essere stipulato un accordo scritto comprovante la volontà di voler realizzare l’iniziativa culturale e di voler contribuire al sostegno finanziario della medesima beneficiando degli sgravi fiscali connessi, corredato della sopra citata documentazione.

Lo stesso ministero, con la circolare n. 38/2007, ha fornito chiarimenti sulle modalità procedurali da seguire per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri dei competenti comitati di settore del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera h), del Tuir, incentrando sugli organi territoriali periferici del medesimo ministero le relative competenze.

Per le erogazioni liberali effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera f), del Tuir, la norma non prevede che debba essere redatta un’apposita convenzione. In ogni caso, il ministero per i Beni e le Attività culturali, interpellato sulla specifica questione, ha precisato che, in luogo della convenzione, dovrà essere presentato dal soggetto erogatore alle soprintendenze di settore competenti, in allegato ad apposita istanza, un dettagliato progetto dell’iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente, completo di tutti i dati relativi alle previsioni di spesa.

Il ministero per i Beni e le Attività culturali ha, comunque, precisato che l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni per i quali è intervenuta la verifica dell’interesse culturale, anche qualora la stessa venga finanziata, in tutto o in parte, mediante erogazioni liberali, è soggetta ad autorizzazione da parte del ministero, per il tramite delle soprintendenze.

Fonte: Simonetta Consoli Agenzia Entrate.

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