Le somme di denaro che un’associazione di volontariato eroga ai propri aderenti sono soggette a ritenuta d’acconto?

L’obbligo di effettuare le ritenute sussiste ogniqualvolta le somme erogate rappresentino un reddito (articoli 23 e seguenti del Dpr 600/1973). I rimborsi, intesi come restituzione delle spese sostenute per conto di terzi, a favore di soggetti con cui i committenti non intrattengono rapporti di lavoro, non rappresentano un reddito, e, pertanto, non rientrano tra le erogazioni soggette a ritenuta. Le associazioni di volontariato, infatti, si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri membri per il perseguimento dei fini istituzionali (articolo 3, legge 266/1991). L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione. Inoltre, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui si fa parte (articolo 2, legge 266/1991).


Fonte: Agenzia Entrate

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