L’accertamento con metodo c.d. sintetico – fondato sulla disponibilità di beni e servizi indici di capacità contributiva di cui ai DD.MM. del 1992 – dispensa l’ufficio dall’onere di fornire ulteriori prove a sostegno della propria pretesa e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede espressamente la possibilità di produrre nuovi documenti in appello. Ne consegue che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.

Ordinanza n. 18604 del 29 ottobre 2012 (udienza 11 ottobre 2012)
Cassazione civile, sezione VI – 5 - Pres. Cicala Mario – Est. Caracciolo Giuseppe
Accertamento sintetico – Disponibilità di beni e servizi indice di capacità contributiva – Onere della prova – A carico del contribuente

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