In giudizio, ben vengano dall’ufficio ulteriori motivazioni al diniego.
L’esibizione di una copia della dichiarazione dei redditi, di contenuto difforme rispetto all’originale in possesso dell’amministrazione finanziaria, non fa prova circa la spettanza di un credito d’imposta ai fini IRPEF e IVA. In ogni caso, a prescindere dalle questioni civilistiche concernenti il disconoscimento della autenticità della copia fotostatica, va ribadito il consolidato principio secondo cui nelle liti originate dalla negazione del credito (sia stato esso chiesto a rimborso ovvero sia stato riportato a nuovo – come nella specie – l’anno successivo a quello di relativa maturazione), da un lato è sempre consentito all’amministrazione prospettare in giudizio argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse nella motivazione del provvedimento negativo (v. per tutte Cass. n. 22567/2004), e dall’altro incombe comunque sul contribuente l’onere della prova in ordine alle condizioni di esistenza del credito vantato (cfr., per varie applicazioni per esempio in tema di irap, Cass. n. 6371/2009; n. 3676/2007).
Sentenza n. 18427 del 26 ottobre 2012 (udienza del 20 giugno 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Terrusi Francesco
Liquidazione delle dichiarazioni – Contestazione su crediti d’imposta non spettanti – Onere della prova a carico del contribuente
0 commenti:
Posta un commento