L’accertamento con metodo c.d. sintetico – fondato sulla disponibilità di beni e servizi indici di capacità contributiva di cui ai DD.MM. del 1992 – dispensa l’ufficio dall’onere di fornire ulteriori prove a sostegno della propria pretesa e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore. Inoltre, in applicazione del principio del divieto di assunzione di nuove prove in appello di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non può essere conferito alcun valore processuale a documenti allegati dal contribuente soltanto nel corso di tale giudizio.

Ordinanza n. 18604 del 29 ottobre 2012 (udienza 11 ottobre 2012)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Caracciolo Giuseppe
Accertamento sintetico – Disponibilità di beni e servizi indice di capacità contributiva – Onere della prova – A carico del contribuente

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