E’ il 1695 il codice tributo che gli intermediari, attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, dovranno inserire nel modello F24 per versare l’imposta sostitutiva sul valore dei contratti, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere direttamente o tramite un rappresentante legale agli adempimenti di sostituzione tributaria (risoluzione n. 98/E).

Gli intermediari sono tenuti al versamento dell’imposta sul valore delle polizze a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011. Periodo per il quale il pagamento deve essere effettuato entro il prossimo 16 novembre.
Si ricorda che, come chiarito nella circolare n. 41/E del 2012, l’imposta va applicata con riferimento alle polizze in essere alla data del 31 dicembre 2011; nessun tributo è, invece, dovuto dagli intermediari relativamente alle polizze totalmente liquidate nel corso del 2012, fino al 16 novembre.

Il codice 1695, denominato “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexies, d.l. n. 209/2002”, va inserito nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza delle somme “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.


Fonte: Agenzia Entrate

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