Come previsto dall’articolo 1, Nota 2-Bis della Tariffa, Parte 1, allegata al DPR n. 131 del 1986, l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto della prima casa compete se l’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o ve la “stabilisce” entro diciotto mesi dalla data dell’acquisto, ovvero se l’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività. Se il trasferimento dell’attività lavorativa dell’acquirente nel comune in cui è ubicato l’immobile si verifica in un momento successivo all’acquisto, viene meno il presupposto per il godimento dell’agevolazione. Ciò in quanto si tratta di norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. sent. n. 6905 del 2011 e Cass. sent. n. 5570 del 2011).

Sentenza n. 17597 del 12 ottobre 2012 (udienza 12 luglio 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio - Est. Cappabianca Aurelio
Agevolazioni fiscali – Agevolazioni prima casa – Requisiti – Trasferimento della residenza nel luogo di ubicazione dell’immobile – Svolgimento dell’attività lavorativa

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