Come si calcola l’imponibile dell’atto di affrancazione di un fondo enfiteutico?

L’enfiteuta può divenire pieno proprietario del fondo enfiteutico esercitando il proprio diritto potestativo di affrancazione mediante il pagamento di una somma pari alla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale, ai sensi dell’articolo 971 , ultimo comma del codice civile. L’affrancante consolida nel diritto di proprietà, così acquistato a titolo derivativo, i diritti di dominio utile e di dominio diretto (che in precedenza esistevano tra lui e il concedente).
In ambito fiscale, la determinazione della base imponibile per l’affrancazione è costituita dalla somma dovuta (ossia da quella prevista dalla legge) dall’enfiteuta, ai sensi dell’articolo 47 , comma 2, del Dpr n 131/1986. La norma richiamata, nel prevedere infatti che per l’affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall’enfiteuta, specifica, nel successivo comma 3, che il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall’enfiteuta per l’affrancazione e che il valore del diritto dell’enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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