La mediazione tributaria deve trovare applicazione anche se la controversia riguarda il silenzio rifiuto alla restituzione di tributi?

Sì. La mediazione tributaria va attivata obbligatoriamente per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, di cui all’articolo 19 del Dlgs 546/1992, emessi dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. Fra gli atti impugnabili, il citato articolo 19, comma 1, lettera g), del Dlgs 546/1992 espressamente include il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori.


Fonte: Agenzia Entrate

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